Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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armonizzare l’OMVet alle prescrizioni dell’UE. Ciò interessa segnatamente le liste a e b dell’allegato 2 OMVet (Sostanze attive della medicina veterinaria che non richiedono concentrazioni massime se sono rispettati gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati) e dell’allegato 4 OMVet (Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito). Questi allegati dell’OMVet non sono tuttavia adeguati alla normativa europea nella presente revisione parziale, bensì in sede di modifica del diritto esecutivo relativo alla revisione completa della legge sulle derrate alimentari.
Per quanto riguarda invece il divieto di somministrare fenilbutazone agli equidi destinati alla produzione di derrate alimentari, già nell’ambito della presente revisione parziale dell’OMVet è necessario un adeguamento alla legislazione europea. Attualmente in Svizzera il fenilbutazone non è vietato per gli equidi considerati animali da reddito (art. 12 cpv. 3 OMVet). Il fenilbutazone può essere prescritto o dispensato con un termine d’attesa di sei mesi (art. 13 cpv. 4 OMVet). Nell’UE invece per gli equidi da reddito si applica sia il regolamento (UE) n.
37/201014, vincolante per tutti gli animali da reddito, sia il regolamento (UE) n. 122/201315 specifico per gli equidi (elenco per gli equidi). L’elenco per gli equidi enumera sostanze attive che non figurano nel regolamento (UE) n. 37/2010, ma possono essere impiegate sugli equidi da reddito con un termine d’attesa di sei mesi. Il fenilbutazone non presenta una concentrazione massima e non figura nell’elenco per gli equidi e pertanto è vietato nell’UE. Con la presente revisione parziale dell’OMVet si deve eliminare questa divergenza rispetto all’UE. D’ora in poi in Svizzera per gli equidi destinati alla produzione di derrate alimentari si potranno impiegare le sostanze attive menzionate nell’articolo 12 capoverso 1 (tra cui rientrano anche le sostanze per cui nella legislazione sulle derrate alimentari sono previste concentrazioni massime nonché le sostanze delle liste a e b dell’allegato 2 OMVet) e le sostanze della lista europea per gli equidi (cfr. spiegazioni relative all’art. 12 cpv 2bisOMVet). L’utilizzo di fenilbutazone per gli equidi da reddito non sarà dunque più ammesso neanche in Svizzera.
1.2.7) Pacchetto di misure 2 (pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici IV)
Le rimanenti raccomandazioni della valutazione, che necessitano di una base legale nel-
la legge sugli agenti terapeutici, devono essere riprese come Pacchetto di misure 2 nel gruppo di ordinanze sugli agenti terapeutici IV relativo alla nuova legge sugli agenti terapeutici.
1.3) Rapporto con il diritto europeo
La presente revisione parziale dell’OMVet è armonizzata con il diritto europeo, in particolare con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo veterinario16). In virtù di questo accordo, negli scambi di animali vivi e
14Regolamento (UE) n. 37/2010 del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:015:0001:0072:IT:PDF
15Regolamento (UE) n. 122/2013 del 12 febbraio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 che istituisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, GU L 42/1, pag. 1, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:042:0001:0017:IT:PDF