Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine

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via nella stessa fattoria, oltre agli equidi vi sono, ad esempio, anche bovini da ingrasso, la convenzione Mvet stipulata per gli equidi e le responsabilità correlate non valgono anche per i bovini da ingrasso. Per questi ultimi si può stipulare, se necessario, un’apposita convenzione Mvet.

Il veterinario deve da un lato fornire istruzioni per l’uso chiare ai proprietari degli animali che utilizzeranno i Mvet e fare in modo che sia garantito il deposito dei medicamenti e la loro utilizzazione corretta.

Capoverso 2: nell’ambito dei suoi compiti in base alla convenzione Mvet, il veterinario è autorizzato a impartire istruzioni, il che ribadisce la responsabilità dei veterinari.

Art. 10b Requisiti posti ai veterinari nell’ambito della convenzione Mvet

Capoverso 1: la prescrizione o la dispensazione di Mvet senza preventiva visita dell’effettivo o per la scorta nell’ambito della convenzione Mvet comporta alcuni rischi (cfr. n. 1.2.2). I detentori di animali da reddito hanno quindi una maggior responsabilità. Spetta loro esercitare la sorveglianza tecnica per assicurare il corretto impiego dei medicamenti prescritti o dispensati, soprattutto il corretto deposito e uso.

Per sensibilizzare i veterinari di animali da reddito in merito ai loro doveri, alle disposizioni legali nell’ambito della convenzione Mvet e ai rischi correlati, la competenza di stipulare una convenzione Mvet è vincolata a una formazione supplementare.

Capoverso 2: la formazione supplementare farà parte della formazione di RT, che sarà realizzata in maniera modulare (art. 20a). La frequentazione di un modulo di un giorno nonché dei corsi di perfezionamento di un giorno previsti ogni tre anni sarà tuttavia sufficiente per soddisfare i requisiti necessari per stipulare una convenzione Mvet.

La formazione prevista dall’articolo 10b (cpv. 1 e 2) è obbligatoria per tutti i veterinari di animali da reddito che vogliono stipulare una convenzione Mvet.

Con questa regolamentazione si vuole garantire che anche i veterinari che accudiscono animali da reddito, ma non prescrivono o dispensano PM o FM per la scorta (come accade per esempio negli studi in cui si accudiscono solamente gli equini, non sottoposti a terapie di gruppo per via orale mediante dispositivi tecnici) siano esentati dall’obbligo di assolvere la formazione per RT (art. 20 e 20a). Se tuttavia vengono prescritti o dispensati FM e PM valgono i requisiti del capoverso 3.

Capoverso 3: se un veterinario vuole prescrivere o dispensare FM e PM deve aver seguito la formazione prevista dagli articoli 20 e 20a (RT). Questa formazione è più approfondita rispetto a quella di cui all’articolo 10b e prevede in particolare corsi sugli impianti di miscelazione e sulla somministrazione e prescrizione di FM e PM. Il titolo di RT è dunque determinante per tutte le convenzioni Mvet legate alla prescrizione e alla somministrazione di FM e PM.

Art. 10c

Corrisponde all’art. 10a vigente.

Art. 11 cpv. 2 lett. a e cpv. 2bis

Capoverso 2 lett. a: i Mvet a scopo di profilassi potranno essere dispensati nella quantità necessaria per soddisfare il fabbisogno di tre mesi al massimo, e non più quattro come finora.