Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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Tutte le proposte di modifica che invece necessitano di un’ulteriore base nella LATer possono essere attuate solo nell’ambito del pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici IV relativo alla revisione della LATer attualmente in corso (pacchetto di misure 2).
1.2) Necessità della revisione e misure proposte
La presente revisione parziale riguarda i seguenti ambiti di intervento, nei quali si devono attuare anche misure per minimizzare le resistenze agli antibiotici.
1.2.1) Ampliamento dello scopo
L’aumento generalizzato delle resistenze agli antibiotici nei batteri costituisce un grave
pericolo per la sanità pubblica. Infezioni che finora si potevano trattare facilmente portano sempre più spesso alla morte di persone e animali. A ciò si aggiunge il fatto che per il momento non si stanno sviluppando nuovi antibiotici degni di nota. Oltre al pericolo per la salute pubblica, la resistenza rappresenta un problema anche per il trattamento degli animali, che in caso di infezioni con germi (multi)resistenti non possono più essere trattati adeguatamente a causa dell’inefficacia degli antibiotici. Nel 2013 nella medicina veterinaria, per gli animali da reddito, si sono utilizzate poco meno di 53 tonnellate di sostanze antibiotiche, delle quali due terzi costituite da premiscele di medicamenti (PM) per somministrazione orale9.
Per mantenere a lungo termine l’efficacia e la qualità delle terapie antimicrobiche su persone e animali e per ridurre la comparsa e la propagazione di resistenze contro gli antibiotici in modo efficiente e sostenibile bisogna ottimizzare l’utilizzazione corretta dei medicamenti contenenti antibiotici anche nella medicina veterinaria. Pertanto, nell’articolo sullo scopo dell’OMVet, occorre sancire l’obiettivo di una prescrizione, dispensazione e utilizzazione moderata degli antibiotici. Questa misura è in sintonia con le richieste della mozione Heim 12.4052 (vedi la nota 5), con la Strategia sanità 202010 del Consiglio federale nonché con gli obiettivi del programma nazionale sulle resistenze agli antibiotici11 (cfr. anche capitolo 1.1).
1.2.2) Convenzione sui medicamenti veterinari
Secondo la legislazione in materia di agenti terapeutici, un medicamento per uso veteri-
nario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l’animale o l’effettivo (art. 42 cpv. 1 LATer). Se il medicamento è destinato ad animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute (art. 42 cpv. 2 LATer). Pertanto, prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale l’articolo 26 OMVet prescrive la tenuta di un registro, i veterinari devono esa-
9 Arch-Vet 2013; file:///C:/Users/X60002914/Downloads/ARCH-Vet_2013_Kurz_it.pdf; http://www.blv.admin.ch/dokumentation/04506/04518/index.html?lang=it
10 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=it
11 http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/14226/index.html?lang=it