Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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di prodotti di origine animale esiste un accordo di cooperazione nel settore delle misure sanitarie, zootecniche e per la protezione degli animali. Entrambe le Parti contraenti hanno riconosciuto reciprocamente le prescrizioni applicabili a tutti i prodotti di origine animale e per il settore della salute animale, in cui rientrano anche le disposizioni relative ai residui di medicamenti veterinari nei prodotti di origine animale.
Le modifiche dell’OMVet proposte, anche in merito alla formazione dei veterinari e alla dispensazione e prescrizione di sostanze antimicrobiche per la scorta, riguardano essenzialmente misure ascrivibili alla strategia generale della Confederazione per l’utilizzo di antibiotici e corrispondono dunque anche alla volontà internazionale di ridurre e combattere le resistenze agli antibiotici. Per mantenere l’equivalenza con l’UE e considerate le basi di diritto internazionale, per quanto riguarda le sostanze attive della medicina veterinaria somministrabili agli animali addomesticati delle famiglie zoologiche delle Equidae destinati alla catena alimentare, si rinvia direttamente alle pertinenti liste delle sostanze dell’UE (cfr. n. 1.2.6 e spiegazioni relative all’art. 12 cpv. 2bis).
2) Commento ai singoli articoli
Art. 1 lett. a
La legge sugli agenti terapeutici si prefigge anche di contribuire a un uso conforme allo scopo e moderato degli agenti terapeutici immessi in commercio (art. 1 cpv. 2 lett. b LATer).
Questo scopo formulato in maniera generica nella LATer si concretizza nell’articolo sullo scopo dell’OMVet per quanto concerne l’utilizzazione corretta dei Mvet (art. 1 lett. a OMVet). Con la presente revisione parziale, nel nuovo articolo sullo scopo dell’OMVet si sancisce inoltre esplicitamente l’obiettivo della prescrizione, della dispensazione e dell’utilizzazione di antibiotici moderata. Per gli antibiotici si prevede in special modo che la prescrizione, dispensazione e utilizzazione sia moderata e che l’impiego sia ridotto al minimo necessario per poter arginare lo sviluppo di resistenze agli antibiotici.
Art. 3 cpv. 1bis
Data la prossimità dell’OMVet alla legislazione in materia di derrate alimentari, il termine «resistenza agli antibiotici» deve essere impiegato nel senso della definizione già esistente nell’articolo 2 capoverso 1 lettera q dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)17. Per resistenza agli antibiotici si intende: «la facoltà sviluppata da un microrganismo di sopravvivere o addirittura di moltiplicarsi nonostante la presenza di una sostanza antimicrobica in una concentrazione solitamente sufficiente a inibire la moltiplicazione di microrganismi della stessa specie o a ucciderli». La definizione è ripresa originariamente dall’articolo 2 paragrafo 2 lettera c della direttiva UE 2003/99/CE18.
17 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr); RS 817.02
18 Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:325:0031:0040:IT:PDF