Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine
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[MRL]) per i prodotti alimentari di origine animale. Sulla base dei dati allora disponibili non era tuttavia possibile trarre conclusioni sui contenuti di fenilbutazone negli alimenti di origine animale che si potessero considerare innocui. Siccome non si è riusciti a definire i MRL,
nell’UE gli animali destinati alla filiera alimentare non possono essere trattati con fenilbutazone.
Nel 2013 la European Food Safety Authority (EFSA) e l’EMA, quando in Europa è scoppiato lo scandalo della carne a inizio 2013, svolsero una nuova valutazione congiunta dei rischi20 sul fenilbutazone. Sulla base dei dati disponibili non si poteva definire una concentrazione di fenilbutazone negli alimenti di origine animale considerabile innocua per le persone. Per il momento nell’UE occorre mantenere il divieto di utilizzare il fenilbutazone per trattare gli animali destinati alla filiera alimentare.
Questa valutazione è sostenuta dal comitato dell’EMA per i medicinali veterinari (CVMP),
l’organismo scientifico competente per la raccomandazione dei livelli massimi di residui (MRL) per le sostanze utilizzate nei Mvet21.
Per gli equidi destinati alla produzione di derrate alimentari nell’UE, oltre alle sostanze del regolamento (UE) n. 37/201022 (l’OMVet sarà adeguata a questo regolamento UE in sede di revisione del diritto esecutivo relativo alla nuova legge sulle derrate alimentari; cfr. n. 1.2.6) vengono utilizzate anche le sostanze del regolamento (UE) n. 122/2013 (lista positiva per gli equidi), con un termine d’attesa di almeno sei mesi. L’elenco per gli equidi contiene le sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e le sostanze che, rispetto agli altri metodi disponibili per il trattamento degli equidi, offrono ulteriori vantaggi clinici23 o un vantaggio clinico rilevante sulla base della migliore efficacia o sicurezza oppure sono significative per il trattamento24 (tramite modalità di azione differenti, profili farmacocinetici o farmacodinamici differenti, diversa durata del trattamento o modalità di somministrazione differenti).
Con il rinvio nell’articolo 12 capoverso 2bisal regolamento (UE) n. 122/2013 l’elenco per gli equidi deve diventare applicabile anche nel diritto svizzero nell’ambito dell’OMVet. D’ora in poi per gli equidi destinati alla produzione di derrate alimentari, oltre alle sostanze menzionate nell’articolo 12 capoverso 1, si devono includere nel cambiamento di destinazione anche i medicamenti con sostanze attive riportate dalla lista europea per gli equidi. Per gli equidi non sono invece più permesse altre sostanze.
Siccome il fenilbutazone non figura nella lista del regolamento (UE) n. 122/2013, anche in Svizzera non è dunque più possibile utilizzare questa sostanza per gli equidi considerati animali da reddito.
Capoverso 3: vale ora solo per gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche delle Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività ammessa per la produzione di derrate alimentari. Ora gli equidi sono infatti disciplinati separatamente nel precedente capoverso 2bis. Sia nel capoverso 2bis, sia nel 3 si rinuncia a un rinvio esplicito all’articolo 10c (nuovo) e
all’allegato 4 con le sostanze e i preparati vietati. L’articolo 12 capoverso 2 vigente sancisce infatti esplicitamente che per le sostanze e i preparati vietati è escluso il cambiamento di destinazione. Questo vale per tutti gli animali da reddito, Equidae destinati alla produzione di derrate alimentari e Camelidae inclusi, e la selvaggina tenuta in cattività.
20 EFSA Journal 2013;11(4):3190 JOINT STATEMENT OF EFSA AND EMA on the presence of residues of phenylbutazone in horse meat
21 EFSA Journal 2013;11(4):3190 [45 pp.]. http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/3190.htm
22 Limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (CE 470/2009)
23 Art. 1 n. 2 del regolamento UE n. 122/2013.
24 Art. 1 n. 3 del regolamento UE n. 122/2013.