Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine

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1) Punti essenziali del progetto

1.1) Situazione iniziale generale

L’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)1 è entrata in vigore il 1° settembre 2004. Si prefigge di:

 garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (medicamenti ve-

terinari);

 proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari

nelle derrate alimentari di origine animale;

 garantire un adeguato approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, si-

curi ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.

L’OMVet si basa sugli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 42 capoverso 3, 44 e 82 capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici (LATer)2) e sull’articolo 9 della legge sulle derrate alimentari (LDerr)3 in vigore. L’obiettivo principale è di proteggere la salute e i consumatori, proprio come le disposizioni sullo scopo della legge sugli agenti terapeutici e della legge sulle derrate alimentari (art. 1 cpv. 1 LATer; art. 1 LDerr).

Al fine di ridurre l’onere amministrativo e di aumentare la responsabilità personale degli agricoltori, nel 2006 l’Unione Svizzera dei Contadini (USC) aveva chiesto una revisione

dell’OMVet. A causa dell’attuazione allora ancora incompleta dell’OMVet a livello cantonale, nel 2007 il Consiglio federale optò solamente per una revisione puntuale dell’ordinanza. Le modifiche corrispondenti, entrate in vigore il 1° luglio 2010, riguardano tra i vari aspetti anche l’importazione di medicamenti veterinari (Mvet) e l’utilizzazione di medicamenti non soggetti a omologazione.

Dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’OMVet, l’esecuzione nei Cantoni e da parte del personale specializzato è ampiamente consolidata. Su mandato del Dipartimento federale dell’interno (DFI), nel 2011 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha sottoposto l’ordinanza a una valutazione formativa4 da parte del Centro di competenza per il public management dell’Università di Berna, allo scopo di valutarne l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità. Dallo studio, condotto tra ottobre 2011 e luglio 2012, è emerso che fondamentalmente la concezione dell’OMVet non è controversa e che le disposizioni, salvo poche eccezioni, sono considerate adeguate. Risulta tuttavia necessario modificare singoli ambiti, soprattutto nell’esecuzione dell’OMVet. Si sono rilevate lacune e necessità di ottimizzazione in particolare per la funzione di controllo e di sorveglianza di Confederazione, Cantoni e veteri-

1 RS 812.212.27.

2 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer); RS 812.21.

3 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr); RS 817.0.

4 Valutazione formativa sull’esecuzione dell’ordinanza sui medicamenti veterinari, nov. 2012, Centro di competenza per il public management Uni Bern, pubblicazione: http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/11995/index.html?lang=fr