Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 22 pagine

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spensati (allegato 1 OMVet). Secondo la valutazione la frequenza di almeno due visite all’azienda all’anno rappresenta un requisito relativamente severo e non tiene conto delle situazioni particolari delle singole aziende. Il numero di controlli dovrebbe basarsi piuttosto su una stima dei rischi, come per esempio l’importanza dell’azienda nella produzione di derrate alimentari, sugli indizi di un’utilizzazione scorretta dei Mvet, sull’indicazione e sulla tipologia dei Mvet da somministrare (p. es. antibiotici critici), sulla forma di somministrazione del medicamento dispensato (p. es. impianto di miscelazione dell’azienda) oppure considerare se i Mvet sono dispensati per la scorta o meno. In questo senso una

flessibilizzazione della frequenza delle visite in base al rischio dovrebbe consentire

di disciplinare in modo più efficiente le visite all'azienda.

 La convenzione Mvet consente inoltre ai veterinari dell’effettivo di dispensare ai detentori di animali da reddito una scorta di Mvet per un’utilizzazione preventiva e di routine per gli animali (art. 11 cpv. 2 OMVet). Ciò significa che, anche i medicamenti soggetti a prescrizione, possono essere depositati in azienda per un determinato periodo di tempo ed essere successivamente utilizzati dai detentori di animali. L’utilizzazione di medicamenti soggetti a prescrizione deve avvenire in modo diligente e corretto. La scorta di Mvet dispensati deve limitarsi al minimo necessario, in modo tale che i detentori di animali possano rispettare le disposizioni.

Per minimizzare lo sviluppo di resistenze agli antibiotici si devono inoltre escludere da una dispensazione profilattica di scorta i medicamenti con sostanze antimicrobiche. Inoltre, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) deve poter limitare in accordo con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e delle ricerca (DEFR) la dispensa-

zione di antibiotici critici13 di scorta.

1.2.3) Foraggi medicinali e premiscele di medicamenti

 Le aziende agricole nei cui impianti tecnici si producono autonomamente foraggi medicinali (FM) e in cui si aggiungono medicamenti ai foraggi devono stipulare un contratto scritto con un RT (art. 19 lett. e OMVet). Il RT controlla la corretta utilizzazione di questi medicamenti in azienda e deve valutare se gli impianti tecnici dell’azienda soddisfano le condizioni necessarie per la fabbricazione e la somministrazione di FM. Ciò include tra l’altro la valutazione del processo di miscelazione, dell’omogeneità della miscela, la garanzia del corretto dosaggio e l’igiene dell’impianto. Inoltre, il RT valuta se gli utilizzatori dell’impianto possiedono le qualifiche tecniche per somministrare correttamente i FM. Per possedere le qualifiche tecniche necessarie, il RT deve disporre di una formazione in medicina veterinaria, aver seguito una formazione supplementare di tre giorni, completata attualmente da un corso di perfezionamento di un giorno ogni cinque anni (art. 20 OMVet).

 Secondo la valutazione (vedi la nota 4) il modello di RT è sostanzialmente adeguato, anche se la sua realizzazione da parte dei veterinari non avviene ancora in maniera uniforme e se tra i singoli veterinari sussistono differenze nell’assolvimento dei compiti.

Al fine di raggiungere un’armonizzazione della funzione di RT, il perfezionamento deve essere più frequente. Tramite una formazione più intensiva si devono sensibilizzare

13 Si intendono le classi di sostanze attive degli antibiotici più recenti, contro cui esistono ancora poche resistenze e riservate al trattamento di pazienti affetti da malattie gravi (o addirittura letali).