Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine
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3. Codice di procedura penale
3.1 Art. 75 cpv. 3bis
L’introduzione di un obbligo di comunicazione all’esercito da parte del pubblico ministero o del giudice è giudicato positivamente da 16 partecipanti (AR, BE, FR, GE, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH, PPD, PS, CP/CVAM, GSsE, UCS). Due interpellati esprimono invece un parere critico (BL) o negativo (AG).
In merito a tale disposizione sono state inoltre formulate le seguenti richieste e osservazioni:
- Per ragioni di uniformità e di conformità con gli altri obblighi di comunicazione previsti dai
capoversi 1, 2, 3 e 4, GR e ZH chiedono di sostituire l’espressione «chi dirige il procedimento» con «autorità penale».
- OW e ZG chiedono d’introdurre una disposizione complementare che esorti lo Stato mag-
giore di condotta dell’esercito a informare, a sua volta, l’Ufficio centrale Armi della Confederazione e gli uffici cantonali delle armi se, in base alle informazioni emerse nel procedimento penale, sussistono seri segni o indizi che un militare o una persona soggetta all’obbligo di leva possa mettere in pericolo se stessa o terzi con un’arma da fuoco. OW osserva che, in linea di principio, le persone nei confronti delle quali esistono motivi d’impedimento per il possesso di armi ai sensi della legge sulle armi non devono ricevere in dotazione un’arma neanche durante il servizio militare. Per contro, le persone nei confronti delle quali esistono motivi d’impedimento per la consegna dell’arma dell’esercito possono senza problemi detenere un’arma in ambito privato. Per tale ragione, è importante che anche le autorità civili siano informate in merito ai motivi d’impedimento concreti per poter procedere a una valutazione.
- VD chiede di introdurre una base legale che consenta a chi dirige il procedimento di tra-
smettere informazioni sia alle autorità cantonali civili (uffici cantonali delle armi e «autorité compétente en matière d’exécution des décisions définitives et exécutoires relatives aux séquestres») sia a quelle militari.
- BE plaude al fatto che alle autorità penali soggette all’obbligo di comunicazione venga
concesso un ampio margine di discrezionalità per valutare l’eventuale esistenza di un pericolo per il detentore stesso dell’arma o per terzi e giudica positivamente la scelta di non assoggettare talune categorie di reato all’obbligo di comunicazione. GE sottolinea l’imprecisione della formulazione adottata e si rammarica dell’assenza di criteri oggettivi che stabiliscano in quali casi debba essere trasmessa una comunicazione; tali criteri garantirebbero infatti una prassi omogenea tra le diverse autorità cantonali. BL chiede d’integrare nella legge un elenco dei reati soggetti all’obbligo di comunicazione anche in assenza di un serio pericolo.
- SO sottolinea che il diritto di comunicazione concesso alla polizia in virtù della modifica
della legge militare potrebbe nella realtà rivestire spesso un’importanza maggiore rispetto all’obbligo di comunicazione che incombe a chi dirige il procedimento. Secondo l’FSFP, nel valutare se le informazioni debbano essere trasmesse occorre tener conto degli accertamenti degli agenti di polizia che sono stati in contatto diretto per lungo tempo con la persona e che sarebbero inoltre i primi a subirne le eventuali conseguenze.
- VD sostiene che le informazioni comunicate allo Stato maggiore di condotta dell’esercito
debbano essere inoltrate rapidamente ai comandanti di circondario ai fini del ritiro cautelativo dell’arma.
- LU e VD richiamano l’attenzione sul fatto che, se un militare è oggetto di un procedimen-
to, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito deve obbligatoriamente consultarsi con le autorità cantonali competenti in merito all’opportunità di lasciargli in dotazione l’arma dell’esercito e, se del caso, deve procedere immediatamente al ritiro cautelare dell’arma