Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine

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In merito a tale disposizione sono state inoltre formulate le seguenti richieste e osservazioni:

- ZH parte dal presupposto che la consultazione degli atti relativi all’esecuzione delle pene

retta dall’articolo 113 capoverso 3 lettera b e capoverso 4 lettera d comprenda anche gli atti relativi all’esecuzione delle misure e chiede pertanto di riportare tale precisazione anche nel messaggio.

- BL e ZG ritengono che lo scambio dei dati ai sensi dei capoversi 3 e 6 non debba avveni-

re soltanto in una direzione. A tale proposito, secondo BL le autorità civili competenti per il rilascio di autorizzazioni devono anch’esse avere accesso ai documenti su cui si basano le decisioni delle autorità militari (gli atti) e non soltanto alle mere decisioni, in cui non sono riportate le motivazioni. ZG propone invece d’introdurre una disposizione che autorizzi anche gli uffici cantonali delle armi a richiedere al DDPS, senza il consenso della persona interessata, i rapporti di condotta militari al fine di esaminare l’esistenza di motivi d’impedimento.

- ZG chiede di stralciare dalla LM l’articolo 113 capoverso 3 lettera c.

- AG segnala che i rinvii contenuti nell’articolo 113 capoverso 4 lettera b ai dati di cui al

capoverso 2 lettera b e ai capoversi 6 e 7 sono inesatti e incomprensibili. Infatti, a sua detta, il capoverso 2 lettera b non riguarderebbe alcun dato e i capoversi 6 e 7 riguarderebbero esclusivamente le autorizzazioni per terzi.

- Riguardo all’articolo 113 capoverso 6 LM, l’UCS ritiene che non sia chiaro in che modo le

autorità non militari (ad es. la polizia) possano riconoscere facilmente se la persona in questione è un militare o una persona soggetta all’obbligo di leva oppure un militare in possesso di un’arma di servizio. È inoltre sottolineata l’importanza che i trascorsi giudiziari, il contesto e le informazioni ai sensi dell’articolo 113 capoverso 6 rivestono ai fini dell’esame dell’esistenza di motivi d’impedimento nonché per decidere se sia opportuno cedere, lasciare o confiscare l’arma a un militare (LU, UR).

- Secondo LU e UR l’arma dell’esercito potrebbe essere eventualmente ceduta per la dura-

ta del servizio militare sotto la responsabilità dello Stato maggiore di condotta dell’esercito e/o del comandante di truppa (a seconda della gravità del motivo d’impedimento). OW sostiene che le persone nei confronti delle quali esistono motivi d’impedimento per la consegna di un’arma dell’esercito possono senza problemi detenere un’arma in ambito privato. Per tale ragione, è importante che anche le autorità civili siano informate in merito ai motivi d’impedimento concreti per poter procedere a una valutazione. Secondo UR, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito dovrebbe essere tenuto a fornire una comunicazione attiva in merito alla confisca a un militare di un’arma dell’esercito durante l’esercizio delle sue funzioni.

- NW e SZ sono del parere che alle autorità competenti debbano essere resi accessibili

soltanto i dati strettamente necessari e utili ai fini della valutazione. Nell’ottica della protezione dei dati, sollevano quindi delle perplessità in merito all’esistenza di un nesso diretto giustificato tra la consegna di un’arma personale e gli atti concernenti le esecuzioni e i fallimenti. NW ritiene infatti che in tale ambito i dati contenuti nei registri delle esecuzioni siano d’interesse limitato. Tuttavia, qualora la situazione patrimoniale della persona oggetto delle verifiche dovesse risultare rilevante ai fini di una decisione in merito alla cessione dell’arma, NW ritiene che debbano essere consultati anche i dati fiscali e bancari.