Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine

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5. Legge sui sistemi d’informazione militari

5.1 Art. 14 cpv. 1 lett. ebis, h (PISA), art. 16 cpv. 3 lett. e, 3bis e art. 17 cpv. 4bis LSIM (Sistema di gestione del personale dell’esercito)

Il PS valuta positivamente il fatto che lo Stato maggiore di condotta dell’esercito registri, tratti, trasmetta alle autorità competenti e conservi per vent’anni nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) le informazioni sulle persone per le quali sussiste un timore fondato che possano esporre a pericolo se stesse o terzi con l’arma da fuoco.

Il GSsE, pur apprezzando le norme in questione, sostiene che occorre evitare nel modo più assoluto che lo Stato maggiore di condotta dell’esercito possa accedere in modo agevole e incontrollato ai dati sensibili di militari e, in particolare, di persone soggette all’obbligo di leva.

5.2 Art. 26 cpv. 2 lett. bbis

Alcun partecipante si è espresso in merito a tale disposizione.

5.3 Art. 28 cpv. 2 lett. f, cpv. 2bis e 3

In relazione alla comunicazione di dati sanitari mediante un codice medico, diversi partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che per esigenze di polizia la motivazione debba essere concreta e circostanziata (BE, BL, LU, NE, OW, SZ, UR, VD); secondo SZ, infatti, nei casi urgenti la ricerca dei codici non dovrebbe essere dispendiosa in termini di tempo. UR chiede inoltre che i motivi d’impedimento medici siano visualizzati in ARMADA in forma non codificata. Occorre inoltre poter desumere se sussistono motivi d’impedimento medici di carattere fisico o psichico e se i motivi d’impedimento valgano anche in ambito civile (NE, OW, UR). Le iscrizioni in ARMADA devono inoltre consentire alle autorità civili di riconoscere se esse hanno una valenza anche in ambito civile; tali iscrizioni potrebbero infatti costituire persino un motivo di rifiuto per il possesso privato di armi (NE). Secondo ZG, le autorità cantonali dovrebbero ricevere una copia della decisione in cui sono indicati i motivi del ritiro cautelare o definitivo o della consegna dell’arma. Tale procedura consentirebbe alle autorità cantonali di accertare in modo più agevole se sussistono motivi anche in virtù della legge sulle armi che si oppongono al possesso (ulteriore) di armi da parte di una persona. BL chiede che le autorità civili competenti per il rilascio di autorizzazioni possano avere anch’esse accesso ai documenti su cui si basano le decisioni delle autorità militari (gli atti) e non soltanto alle mere decisioni in cui non sono riportate le motivazioni.

5.4 Sezione 3: Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (art. 179a – 179e)

Secondo il PS, la sezione 3 avrebbe in realtà un campo d’applicazione più ampio rispetto a quanto indicato dal titolo dell’avamprogetto di legge (legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi). La sezione 3 introdurrebbe infatti una base legale per un sistema d’informazione di ampia portata che comprende tutti i dati sulla logistica, sulle finanze e sul personale dell’esercito. Il PS propone pertanto di adeguare il titolo in questo senso, «legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi e di reati e sull’istituzione di banche dati dell’esercito in materia di logistica», o, in alternativa, di limitare il contenuto della presente sezione al miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi. Qualora la prima proposta dovesse essere respinta, il partito chiede pertanto di stralciare, non per ragioni di contenuto, bensì per via del titolo ingannevole, le disposizioni che esorbitano dall’ambito delle armi di cui