Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine
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i dati possano essere comunicati, previa richiesta motivata, esclusivamente all’AVS e agli uffici delle contribuzioni.
6. Legge sulle armi
6.1 Art. 25a cpv. 3 lett. f
Il PS ritiene che la disposizione che esenta i membri delle autorità di polizia estere a determinate condizioni dall’obbligo di autorizzazione abbia poco a che fare con il rafforzamento della lotta contro gli abusi in materia di armi richiesto dal Parlamento. Tuttavia, data l’importanza di tale deroga ai fini del miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, il partito si esprime a favore dell’introduzione di tale disposizione. Per ottenere un’applicazione omogenea della norma, TI chiede invece che in sede di ordinanza siano chiaramente indicati i limiti della normativa e che, se necessario, l’Ufficio centrale Armi emani disposizioni puntuali nel merito.
6.2 Art. 32 lett. b e c (Emolumenti)
Alcuni partecipanti approvano la norma sugli emolumenti (BE, SO, SZ, UR, ZH, SP). Secondo SZ, nell’elaborare il tariffario degli emolumenti occorre prestare attenzione che le armi e gli oggetti pericolosi possano essere presi in custodia dalla polizia nel quadro di una procedura semplificata senza che sia dovuto alcun emolumento; il detentore deve pertanto poter rinunciare alla proprietà dell’arma gratuitamente senza dover versare alcun emolumento né percepire alcun indennizzo. Per AG, VD e l’UCS la modifica non è sufficientemente incisiva. Chiedono pertanto d’introdurre una base legale che escluda completamente la possibilità di versare indennizzi per le armi confiscate definitivamente. AG auspica inoltre che tali armi possano essere immediatamente distrutte senza che sia dovuto alcun indennizzo al proprietario. Tale misura rappresenterebbe un importante passo in avanti nell’ottica della riduzione delle armi in circolazione. UR sostiene invece che, in linea di principio, le armi debbano essere sequestrate e confiscate definitivamente senza alcun indennizzo già a partire da violazioni di minore entità. BE suggerisce di spiegare nel messaggio se la disposizione di un ordine di sequestro vada considerata come una «misura» ai sensi dell’articolo 32 lettera c LArm. In caso contrario, chiede di creare nella legge sulle armi la pertinente base legale. VD specifica che il 1° settembre 2010 il Consiglio di Stato vodese ha deciso di non vendere più le armi definitivamente confiscate, ma di procedere alla loro distruzione sistematica (salvo singole eccezioni); l’importo viene dunque indennizzato all’avente diritto, al netto delle spese di custodia. TI chiede infine di sostituire nel testo di legge il termine «utilizzazione» con «realizzazione».
6.3 Art. 32a cpv. 1 lett. d-f, cpv. 2 e 3
L’interconnessione dei registri cantonali delle armi e la possibilità di una consultazione rapida, semplice e completa è salutata con favore da alcuni partecipanti alla consultazione (AR, OW, PS, PPD, CP). Tale novità permetterebbe di agevolare notevolmente le procedure e l’acquisizione di informazioni nel quadro del trattamento di domande di autorizzazione e della preparazione d’interventi di polizia (OW). Il PPD è favorevole alla creazione delle basi legali per l’interconnessione dei registri cantonali delle armi e quindi al fatto che in futuro le autorità autorizzate possano consultare mediante un’unica interrogazione sia tutti i registri cantonali delle armi sia il sistema d’informazione ARMADA gestito da fedpol. Al contempo, il PPD si dichiara contrario in merito a un registro nazionale delle armi gestito dalla Confederazione.