Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine

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stessa. BE chiede che nel messaggio venga descritto in quali situazioni le autorità militari potranno in futuro procedere autonomamente al ritiro (cautelare) o alla confisca dell’arma personale e in quali casi invece esse debbano chiedere aiuto esecutivo agli organi di polizia cantonali.

- In tale ambito, occorre ricordarsi di trasmettere le comunicazioni sul seguito di un proce-

dimento affinché le decisioni concernenti il ritiro di armi dell’esercito possano essere eventualmente revocate (SG).

- SG propone di introdurre anche nel messaggio la seguente formulazione del rapporto

esplicativo: «Qualora l’autorità militare competente necessiti di indicazioni più precise può rivolgersi all’autorità che ha effettuato la comunicazione».

- Gli accertamenti sullo statuto militare di un imputato comportano degli oneri in termini di

personale e di tempo (AG, BL, VD); le informazioni fornite dagli imputati risultano infatti spesso false e incomplete e non possono fungere da base per la trasmissione di informazioni alle autorità militari (AG). Per poter verificare in modo rapido e senza complicazioni burocratiche se una persona è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, GR suggerisce di concedere a chi dirige il procedimento l’accesso alle pertinenti banche dati militari. Secondo BL, occorre stabilire in quale modo chi dirige il procedimento possa accertare se un imputato è un militare o una persona soggetta all’obbligo di leva.

- GR osserva che attualmente i dati del PISA sono comunicati alle autorità di perseguimen-

to penale soltanto in determinate circostanze (art. 16 cpv. 2 LSIM). Chiede pertanto di concedere a tali autorità accesso al PISA in modo da permettere loro di appurare se una persona è soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.

- Infine, secondo l’UCS le comunicazioni ai sensi dell’articolo 75 capoverso 3bispotrebbero

rivelarsi utili anche al di fuori di un procedimento penale.

Di seguito sono riportate le principali critiche alla proposta:

- La valutazione di un possibile pericolo per terzi può comportare dei problemi, in quanto

concede un ampio margine di discrezionalità (AG, BL); per adottare una decisione motivata occorre procurarsi, con grande dispendio di energie, informazioni che di solito risultano inutili ai fini del procedimento penale. Le autorità di perseguimento penale non dovrebbero pertanto essere tenute a estendere le proprie indagini, con un maggior dispendio finanziario e del personale, soltanto al fine di accertare se sussiste un obbligo di comunicazione all’esercito (AG). Inoltre, la comunicazione di tali informazioni potrebbe dare origine a domande di ricusazione, visto che il pubblico ministero è tenuto ad adottare un atteggiamento neutrale (BL).

- Secondo AG, gli oneri supplementari generati dall’obbligo di comunicazione appaiono

sproporzionati. Infatti, i servizi competenti per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi consegnano già attualmente in modo sistematico le armi dell’esercito messe al sicuro al comando di circondario competente.

4. Legge militare

4.1 Art. 113 Arma personale

Tre partecipanti approvano l’estensione dei motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale, la possibilità di esaminare il potenziale di rischio o di abuso nonché l’acquisizione delle informazioni necessarie (AG, NW, SP).

L’FSFP solleva la questione se una persona nei cui confronti esiste un motivo d’impedimento ai sensi del capoverso 1 non debba piuttosto essere dichiarata inidonea al servizio e se in questi casi una decisione radicale non possa eventualmente agevolare la procedura.