Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine
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IV. Osservazioni generali dei partecipanti alla
consultazione e osservazioni su singoli articoli
che non sono oggetto della revisione
Il PPD esprime il proprio disappunto dinanzi al fatto che il Consiglio federale abbia già
approvato il presente messaggio a giugno senza aver atteso la decisione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale.
Il PEV raccomanda, ai fini di una più efficace prevenzione dell’utilizzo abusivo di armi,
di conservare le armi negli arsenali e organizzare azioni di ritiro delle armi eccedentarie.
BS
o suggerisce di indicare esplicitamente nell’elenco di cui all’articolo 4 capoverso 1 LArm anche i puntatori laser con potenza superiore a 1 mW;
o sotto il profilo pratico, occorre ricordare che il consumo di stupefacenti, che può determinare la confisca di un’arma o il rifiuto di consegnarla, è attualmente punito con una sanzione «personalizzata» del consumatore. In futuro, invece, tale consumo sarà punito con una multa anonimizzata al fine di garantire che la persona sanzionata non compaia più nei registri delle armi consultabili online.
BL si esprime a favore di un’integrazione delle disposizioni penali all’interno della legge
sulle armi. In occasione della revisione della LArm del 22 giugno 2007, il legislatore ha introdotto il divieto del porto abusivo di oggetti pericolosi (art. 4 cpv. 6 e art. 28a LArm), senza tuttavia collegarlo a una norma penale. Poiché in virtù del principio di legalità la punibilità non può derivare dal divieto del porto di armi senza autorizzazione, occorre colmare necessariamente questa lacuna.
NE
o si chiede se le deroghe previste dagli articoli 25a e 32 LArm non siano in contrasto con l’ordinanza sulle armi;
o suggerisce di equiparare il commercio di armi tra privati al commercio a titolo professionale. Infatti, la vendita, l’importazione e il commercio consentirebbero di realizzare considerevoli guadagni. Per giunta, l’autorità cantonale non sarebbe attualmente in grado di controllare tali attività.
ZG
o sostiene che, conformemente all’obbligo di comunicazione sancito dal CPP, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito dovrebbe essere ugualmente tenuto a informare l’Ufficio centrale Armi e gli uffici delle armi cantonali allorché avvia una procedura o constata che l’uso di un’arma possa rappresentare un pericolo per il militare stesso o per terzi;
o propone, in riferimento all’articolo 8 capoverso 2 lettera b LArm in combinazione con l’articolo 31 capoverso 1 lettera b LArm, di introdurre una disposizione complementare che obblighi le autorità di protezione dei minori e degli adulti a dare comunicazione al servizio di comunicazione cantonale, qualora una persona sia sotto curatela generale o sia rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale.
Il GSsE ritiene incomprensibile che con la presente revisione non sia stata colta
l’occasione per sopprimere la norma relativa alla cessione dell’arma d’ordinanza e al diritto di proprietà per le persone prosciolte dal servizio militare. A suo giudizio, infatti, se le armi d’ordinanza fossero custodite in arsenale, sarebbe possibile prevenire gran