Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine

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ne categorie, a un semplice obbligo di comunicazione) (BE, GE, JU, NE, VD, UCS). Tale soluzione consentirebbe col tempo di registrare tutte le armi (VD). Occorre inoltre rinunciare alle forme, previste dall’articolo 10 LArm, di acquisto «privilegiato» di armi, giacché in tali casi l’esame dei motivi d’impedimento da parte delle autorità può essere eseguito soltanto ad acquisto avvenuto (BE).

- Un’ulteriore misura per prevenire la violenza perpetrata con le armi consisterebbe nel

sancire nella legge sulle armi un diritto di comunicazione per autorità federali, cantonali e comunali nonché per medici, psicologi ecc. che prevalga sul segreto d’ufficio e professionale (UCS).

- Le basi legali per la registrazione a posteriori dovrebbero essere formulate in modo

semplice e chiaro. In particolare, esse non dovrebbero contemplare deroghe all’obbligo di registrazione successiva onde evitare problemi d’interpretazione e inutili incertezze per i possessori di armi (BE).

- Ai fini della registrazione successiva di armi, occorre prevedere un supporto speciali-

stico ai numerosi possessori di armi da fuoco, ad esempio da parte dei commercianti di armi locali (BE).

- L’inserimento nella banca dati dovrebbe essere preceduto dalla codifica precisa delle

armi. Le definizioni dei tipi di armi, le marche, i modelli e i calibri dovrebbero essere rigidamente definite con appositi codici in modo da garantire una registrazione uniforme. Inoltre, è importante che l’Ufficio centrale Armi informi e coinvolga attivamente le associazioni mantello dei tiratori, dei cacciatori, dei collezionisti ecc. L’Ufficio centrale Armi deve svolgere un ruolo di coordinamento e offrire una formazione adeguata al personale amministrativo cui pervengono le comunicazioni. L’autorità cantonale dovrebbe inviare al singolo possessore la lista delle armi registrate a suo nome, in modo da consentirgli di controllare l’esattezza delle registrazioni. Tale procedura dovrebbe essere definita dalla legge: «1a L’autorità competente rilascia alla persona la lista delle armi registrate» (TI).

- Per ridurre in modo efficace e duraturo il potenziale di rischio non è necessaria alcu-

na modifica di legge, ma occorre piuttosto prendere in considerazione il ricorso a misure preventive (FST). Peraltro, la possibilità di consegnare la propria arma è già contemplata e le autorità organizzano già giornate di raccolta (FST); inoltre, occorrerebbe richiamare l’attenzione dei cittadini sulla possibilità di consegna o di distruzione dell’arma (OW).

- Secondo la legge vigente ogni passaggio di proprietà di un’arma dev’essere notificato

(anche in caso di successione); tale norma consentirebbe di registrare tutte le armi in circolazione in Svizzera, rendendo col tempo superflua una loro registrazione successiva (OW, VD, LEWAS, proTELL).

- Visti i numerosi errori contenuti e la loro incompletezza, i registri cantonali delle armi

risulterebbero inutili. Occorre pertanto interrogarsi sull’opportunità di sopprimerli definitivamente. Tale scelta comporterebbe per altro dei vantaggi in termini di sicurezza per i possessori di armi rispettosi della legge (LEWAS).

- Ai fini preventivi appaiono sufficienti le banche dati già esistenti quali la DEBBWA

(LEWAS).