Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine

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23 interpellati, sebbene esprimano un parere complessivamente neutrale o favorevole nei confronti dell’avamprogetto, criticano o respingono in particolare la disposizione concernente la registrazione successiva di armi da fuoco in possesso di privati (AI, AR, BE, BL, GR, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, PPD, CP, CVAM, CdW, Dynamic Shooting, GSA, LEWAS, PRB, pro-TELL, ASA, USAM, FST). Anche i 34 pareri pervenuti dai cittadini riguardano essenzialmente l’articolo 42b LArm e sono ampiamente contrari a una registrazione successiva delle armi. Le motivazioni alla base di questi pareri negativi sono illustrate e riassunte nel «Capitolo III. Pareri sulle singole disposizioni». Diversi interpellati giustificano la loro contrarietà alla registrazione successiva di armi ai sensi dell’articolo 42b LArm anche con la decisione di sanzionare con una multa chi non adempie tale obbligo. A loro detta, tale sanzione sarebbe infatti insufficiente a garantire una registrazione successiva sistematica delle armi da fuoco da parte dei loro detentori. Altri partecipanti contrari a tale disposizione propongono di eliminare la categoria delle «armi soggette a dichiarazione» (BE, GE, JU, NE, VD, UCS). Grazie a tale soppressione, gli uffici cantonali delle armi avrebbero infatti la possibilità di verificare preventivamente in modo approfondito se una persona adempie i requisiti per l’acquisto di armi. In tal modo, essi potrebbero così rinunciare a seguire la complicata procedura che prevede il sequestro dell’arma se in seguito alla sua dichiarazione è stato accertato che i requisiti per il suo possesso non sono adempiuti. Tale modifica autorizzerebbe inoltre gli uffici cantonali delle armi a riscuotere degli emolumenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Diversi interpellati giudicano troppo breve il termine transitorio di un anno previsto per la registrazione successiva delle armi (SG, NE, TI, TG, ZG, CDDGP, UCS). Nello specifico, viene chiesto di prolungare tale termine a due (NE) o tre anni (TI, TG [eventualmente], ZG, CDDGP), al fine di concedere ai Cantoni un tempo sufficiente per eseguire le registrazioni.

La modifica del Codice penale che introduce la possibilità di utilizzare il numero d’assicurato AVS nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) al fine di trasmettere i dati in modo sicuro, semplice e rapido è giudicata favorevolmente dalla maggioranza degli interpellati (BE, FR, GE, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, UR, VD, ZH, PLR, FSFP, GSsE). Alcuni partecipanti esprimono invece un giudizio critico (AR, VD, UCS) o addirittura negativo (AG, BS, PS, PES, ÖDSB) in merito all’utilizzo sistematico del numero d’assicurato AVS. A loro avviso, tale disposizione determinerebbe un collegamento, finora non previsto esplicitamente, tra i dati personali, il che sarebbe deplorevole sotto il profilo della protezione dei dati e aumenterebbe il rischio di un loro abuso. A tale proposito, il PES rinvia alla proposta dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di creare un numero d’identificazione settoriale. Anche le voci critiche tra i sostenitori della modifica del CP giudicano essenziale l’adozione di misure volte a garantire la protezione dei dati (LU, FR, FSFP, PLR).

La modifica del Codice di procedura penale che introduce l’obbligo di comunicazione da parte del pubblico ministero o del giudice all’esercito è stata accolta anch’essa positivamente dalla maggior parte dei partecipanti (AR, BE, FR, GE, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH, PPD, PS, CP/CVAM, GSsE, UCS). Due partecipanti hanno espresso invece un giudizio critico (BL) o negativo (AG) su tale disposizione. AG sostiene, in particolare, che tale obbligo di comunicazione genererebbe oneri supplementari sproporzionati per le autorità di perseguimento penale.

Riguardo alle modifiche della legge federale sui sistemi d’informazione militari e della legge sulle armi (concernenti i contenuti del sistema d’informazione elettronico in materia di armi ARMADA), diversi partecipanti (BE, BL, LU, NE, OW, SZ, UR, VD) rilevano che i dati contenuti in ARMADA «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell’esercito» siano suscettibili di miglioramento. Il PS esprime un giudizio complessivamente negativo sul sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse e sul sistema d’informazione Ammini-