Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
SO esprime apprezzamento per la disposizione di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d e chiede che alle autorità cantonali di esecuzione, oltre a una comunicazione attiva con indicazione precisa dei motivi delle misure ordinate, nel quadro dell’assistenza amministrativa siano anche inviate le informazioni supplementari necessarie, previa richiesta motivata.
Anche la disposizione di cui all’articolo 32a capoverso 3, che autorizza l’accesso ai sistemi d’informazione sulle armi della Confederazione e dei Cantoni mediante un’unica interrogazione, è accolta positivamente da alcuni interpellati (ZH, CCPCS). A tale riguardo, viene proposto di istituire una piattaforma congiunta di dati tramite il cui servizio web i Cantoni possono trasmettere i dati dei propri registri cantonali. In questo contesto, ogni Cantone resterebbe detentore dei dati contenuti nei propri registri. Dal canto suo, la Confederazione metterebbe a disposizione il sistema ARMADA per le consultazioni, senza tuttavia trasmettere alcun dato ai servizi web dei Cantoni. Questa proposta permetterebbe di garantire che i servizi competenti restino detentori dei dati e che non venga istituito alcun registro centrale delle armi gestito dalla Confederazione o con la sua partecipazione. Inoltre, tale soluzione rispetterebbe l’esito negativo della votazione popolare sull’iniziativa «Per la protezione della violenza perpetrata con le armi» (ZH, CDDGP).
Riguardo all’articolo 32a capoverso 3, JU chiede inoltre di introdurre una disposizione che stabilisca che la Confederazione mette a disposizione la necessaria infrastruttura. TI rileva che la norma proposta non costituisce un fondamento giuridico per una nuova banca dati centrale contenente informazioni della Confederazione e dei Cantoni, bensì soltanto per l’interrogazione simultanea del sistema.
L’UDC esprime infine un parere contrario sull’interconnessione dei registri cantonali delle armi. A sua detta, infatti, tale disposizione sottintende la creazione di un registro federale, comportando soltanto degli oneri a fronte di modesti vantaggi, dato che le armi illegali, da cui derivano le maggiori minacce, non vi verrebbero registrate.
6.4 Art. 32abis (Utilizzazione del numero d’assicurato)
ZH è favorevole alla norma concernente l’utilizzo del numero d’assicurato AVS nella forma prevista. Secondo ZG, dovrebbe essere possibile raffrontare tramite il numero d’assicurato le generalità di una persona all’interno dei registri cantonali delle armi nonché tra tali registri e il sistema ARMADA di fedpol. ZG chiede inoltre di rendere obbligatoria l’indicazione del numero d’assicurato nel quadro della procedura di comunicazione nonché d’introdurre tale obbligo anche per le persone che intendono tramite un portale Internet (come Suisse ePolice) presentare una domanda di permesso d’acquisto di armi o comunicare l’acquisto di un’arma soggetta all’obbligo di comunicazione.
6.5 Art. 32b cpv. 2 lett. a e 3 lett. a-bbis (Contenuti dei sistemi d’informazione)
Alcuni interpellati sono favorevoli al fatto che anche i dati delle persone cui non è stata consegnata un’arma dell’esercito siano registrati e accessibili alle forze di polizia (FR, VD). FR suggerisce inoltre di rendere accessibili anche i dati di natura medica registrati nel PISA.
6.6 Art. 32c cpv. 2ter, 2quater e 3bis (Comunicazione dei dati al DDPS e ai Cantoni; piattaforma sulle armi)
SO e il PS giudicano l’articolo 32c capoverso 2quaterLArm fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’avamprogetto. SO ritiene che soltanto grazie a tale disposizione sia