Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine
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all’articolo 179b lettere a, b ed e. In caso negativo, il PS chiede che nel messaggio al Parlamento tale decisione sia motivata in modo più dettagliato rispetto al rapporto esplicativo e che siano illustrati gli aspetti inerenti al diritto in materia di protezione dei dati.
In merito all’articolo 179e capoverso 2 lettera b, l’FSFP chiede che la disposizione non riguardi soltanto l’autorità penale, bensì anche le autorità di perseguimento penale, i pubblici ministeri e i corpi di polizia. Suggerisce dunque di adeguare il tenore della lettera b nel modo seguente: «su richiesta dell’autorità penale competente o dell’autorità di perseguimento penale …».
L’articolo 179e capoverso 2 lettera c statuisce che all’Ufficio centrale Armi sono comunicati l’identità e il numero d’assicurato di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l’arma personale, nonché il tipo di arma e il numero dell’arma. A tale proposito, SG ritiene necessario che le armi dell’esercito cedute in proprietà prima del 2008 e già archiviate nel registro della Base logistica dell’esercito debbano ora confluire ugualmente nella piattaforma sulle armi.
5.5 Sezione 4: Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società
(Art. 179g – 179l)
Due interpellati giudicano positivamente il contenuto dell’articolo 179g (UR, OW). UR apprezza che il sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) permetta nel quadro dei controlli di polizia eseguiti nei poligoni di tiro delle truppe di individuare i tiratori «abusivi» e di assicurarli alla giustizia. Secondo OW, il fatto che l’Aggruppamento difesa metta a disposizione delle società di tiro riconosciute i dati in questione sostiene gli sforzi di scongiurare che le persone non autorizzate a detenere armi possano aver accesso ad armi e munizioni (OW).
Il PS respinge categoricamente la creazione dell’AFS da parte del DDPS e propone pertanto di stralciare la sezione dal disegno di legge. In caso contrario, chiede almeno di impostare tale sistema d’informazione conformemente allo scopo della presente revisione, ovvero la lotta agli abusi. Non vi è alcun motivo per esentare i membri delle società di tiro o delle federazioni nazionali di tiratori dalla verifica sistematica del potenziale di pericolo e di abuso.
Il GSsE sostiene che l’accesso delle società di tiro all’AFS è inutile e debba essere regolamentato in modo più chiaro.
Alcuni interpellati fanno notare che un sistema d’informazione dal nome analogo (Amministrazione della federazione e delle società, AFS FST) viene già gestito e che si tratta nello specifico del predecessore dell’AFS del DDPS. A tale riguardo, occorre garantire che i suddetti sistemi d’informazione siano considerati distintamente uno dall’altro e vengano gestiti in modo separato (NW KSG, FST). Al fine di garantire la protezione dei dati dei propri tiratori, l’FST chiede pertanto al legislatore, e per la precisione al DDPS (TAFS), di assicurare che, in assenza di un previo accordo scritto da parte dell’FST, i dati dell’AFS FST non possano essere accessibili o trasferiti nell’AFS. NW KSG chiede invece di punire ogni eventuale «furto di dati».
Diversi interpellati ritengono infine incomprensibile la scelta di comunicare i dati dell’AFS, sancita dall’articolo 179k, all’AVS, agli uffici delle contribuzioni e a Postfinance (AG, BS, SZ, TI, VD, ZG, UCS). Secondo TI, VD e l’UCS le autorizzazioni d’accesso dovrebbero essere esaminate e debitamente motivate (TI, VD, UCS). SZ e ZG suggeriscono rispettivamente di stralciare la disposizione in toto o soltanto le lettere d, e ed f (SZ, ZG); AG chiede, infine, che