Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine

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l’articolo 42 capoverso 3, in combinazione con l’articolo 34 capoverso 1 lettera i, produrrebbe un effetto paradossale: la mancata registrazione successiva di un’arma acquistata legalmente verrebbe sanzionata con una multa, mentre il possesso, ben più grave, di un’arma importata illegalmente o risultante da un reato rimarrebbe impunito. Per tale ragione, e anche per consentire di confiscare sistematicamente le armi acquistate illegalmente, i due interpellati propongono quindi di stralciare il capoverso 3.

- Secondo il GSsE, il rapporto esplicativo non indica in che modo debba essere verificato il rispetto dell’obbligo di comunicazione e chiede pertanto di approfondire nel messaggio questo aspetto.

- ZH chiede di soffermarsi in sede di messaggio sui costi che la registrazione successiva di armi comporta per i Cantoni.

Sono state inoltre espresse le seguenti osservazioni:

- Il GSsE ritiene indispensabile, in seguito alla registrazione a posteriori delle armi, introdurre in tutti i Cantoni un sistema d’autorizzazione uniforme per le armi.

- Inoltre, secondo il GSsE, oltre all’obbligo di comunicazione e ai controlli, occorre procedere a iniziative di raccolta delle armi organizzate dalla Confederazione; allo scopo di incoraggiare i cittadini a consegnare le armi detenute potrebbero essere inoltre previsti degli incentivi finanziari.

- Per la B&T AG, il nuovo articolo 42b dovrebbe garantire l’impunità anche per la registrazione successiva di silenziatori; a suo avviso, infatti, molte persone che sono già in possesso di tali accessori ignorerebbero l’esistenza di un obbligo di comunicazione o sarebbero venuti a conoscenza di tale obbligo soltanto una volta scaduto il termine di notifica previsto dalla revisione del 12 dicembre 2012 della legge sulle armi.

La maggioranza dei 29 partecipanti alla consultazione esprime un giudizio critico in merito a tale disposizione, respingendo in modo netto l’obbligo di registrazione a posteriori nella forma proposta (AR, AG, AI, BE, BL, BS, GR, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, PPD, UDC, CdW, CP, CVAM, Dynamic Shooting, GG, GSA, LEWAS, KSG NW, PRB, proTELL, ASA, USAM, SMF, UCS, FST). Nel caso in cui, nonostante le obiezioni, la disposizione inerente alla registrazione dovesse essere mantenuta, TG propone d’introdurre un termine transitorio di tre anni.

Di seguito le principali critiche alla proposta:

- La nuova norma comporterebbe oneri amministrativi, finanziari e in termini di personale notevoli, se non sproporzionati (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, UDC, CP, CVAM, CdW, Dynamic Shooting, GG, LEWAS, KSG NW, PRB, proTELL, ASA, USAM, UCS, FST).

- È in linea di massima impossibile registrare tutte le armi presenti nelle case svizzere. In primo luogo va sottolineato che i possessori di armi da fuoco di origine illegale si asterrebbero ovviamente dal dichiarare le proprie armi, senza lasciarsi intimidire dalla multa prevista dalla nuova norma. È quindi ipotizzabile che soltanto i cittadini rispettosi della legge adempiano tale obbligo, dichiarando le armi in loro possesso. Vi potrebbero essere inoltre casi di persone che non dichiarano il possesso di un’arma poiché non sono a conoscenza di questa modifica di legge o ritengono erroneamente di avere già adempito il proprio obbligo (ignorando il fatto che le deroghe già previste non sono più valevoli o che la registrazione era stata effettuata in modo scorretto)