Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
6.9 Art. 42b
14 partecipanti alla consultazione hanno espresso un parere decisamente favorevole in merito alla registrazione successiva delle armi da fuoco e di parti essenziali di armi nella forma proposta (GE, FR, SG, SO, ZG, PS, PES, GSsE, CDDGP, CCPCS, USS, UCS).
Anche il PLR accoglie con favore questa nuova disposizione. ZH osserva che l’obbligo di comunicazione statuito da tale disposizione corrisponde a una richiesta formulata dalla CDDGP.
Il PLR e il PS sottolineano l’importanza dell’articolo 42b capoverso 3 secondo cui in caso di notifica entro i termini previsti si prescinde dall’aprire un procedimento penale. SO si oppone, invece, all’interpretazione estensiva e vincolante di tale disposizione e propone a tal fine di riformularla sotto forma di «disposizione potestativa» che preveda dunque la possibilità, e non l’obbligo, per le autorità di perseguimento penale di rinunciare all’apertura di un procedimento penale. Il PS giudica positivamente la scelta di limitare a un anno questa forma di amnistia. Il GSsE plaude al fatto che la registrazione venga ora collegata al possesso e non più all’acquisto di armi, il che consente, a suo avviso, di registrare anche le armi che attualmente non sono presenti in alcun registro, in particolare le armi di ordinanza cedute a ex militari.
Per alcuni interpellati il termine transitorio di un anno è troppo breve (SG, NE, TI, TG, ZG, CDDGP, UCS). NE propone di estendere il termine a due anni, altri partecipanti a tre anni (TI, TG [eventualmente], ZG, CDDGP), al fine di concedere ai Cantoni un tempo sufficiente per eseguire le registrazioni. Secondo NE, le comunicazioni di armi risulterebbero spesso imprecise, motivo per cui, in tali casi, ai fini di una loro corretta registrazione è necessario eseguire ulteriori accertamenti o addirittura presentare l’arma presso l’autorità. La CDDGP sostiene che grazie a un termine di tre anni aumenterebbe il numero di detentori di armi che verrebbero a conoscenza dell’obbligo di comunicazione, permettendo così di raggiungere in modo più efficace l’obiettivo della registrazione a posteriori delle armi. Secondo altri partecipanti, dovrebbe essere possibile effettuare le comunicazioni direttamente tramite un portale online o presso un apposito sportello, rinunciando a eseguire ulteriori accertamenti. Considerati gli elevati oneri che tali accertamenti comportano e le limitate capacità degli uffici delle armi cantonali, occorrerebbe registrare l’arma, indicandone soltanto il tipo, il numero di serie e il possessore (ZG, CDDGP). Secondo NE, dal capoverso 3 non si evince chiaramente se il sequestro e la confisca definitiva siano possibili quando sussistono motivi d’impedimento per il possesso di un’arma.
In merito all’articolo 42b sono state formulate le seguenti richieste:
- ZG suggerisce di adottare per il capoverso 1 il nuovo tenore seguente: «Chiunque al momento dell’entrata in vigore della modifica del … della presente legge è già in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma deve, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica, dichiarare l’oggetto all’autorità competente del Cantone di domicilio. Tale comunicazione può essere effettuata per iscritto, compilando un modulo online o di persona». ZG e CDDGP chiedono pertanto d’interpretare il capoverso 1 in modo differente da quanto riportato a pagina 15 del rapporto esplicativo, stabilendo che non tutte le persone che adempiono l’obbligo di comunicazione debbano essere sottoposte a un controllo dei requisiti.
- La CDDGP e la CCPCS chiedono di stralciare dall’articolo 42b la lettera b del capoverso 2 nonché il capoverso 3: le deroghe all’obbligo di comunicazione potrebbero causare incertezze tra i possessori di armi con un conseguente aumento esponenziale delle richieste trasmesse agli uffici delle armi. Per tale ragione, occorre introdurre l’obbligo generalizzato per i possessori di armi di comunicare agli uffici delle armi entro una determinata data tutte le armi che non sono state ancora notificate. Inoltre,