Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
possibile prevenire tempestivamente un eventuale comportamento contraddittorio da parte delle autorità (mancato esame delle armi civili detenute da una persona nonostante la decisione di non consegnarle l’arma militare o di ritirarla a titolo cautelare o definitivo). BE approva in linea di principio tale disposizione; tuttavia, ritiene che affinché le autorità cantonali di esecuzione possano accertare in modo sufficiente se sussistono motivi d’impedimento per il possesso di un’arma è necessario che le autorità militari comunichino ai Cantoni anche informazioni chiare e trasparenti sui motivi che hanno condotto alla loro decisione. Anche VD e ZG ritengono che sia opportuno trasmettere alle autorità cantonali, in aggiunta alla comunicazione automatica sancita dall’articolo 32c capoverso 2quater, anche le decisioni e i rispettivi motivi. BE chiede infine che tale prassi sia illustrata in sede di messaggio. TI osserva inoltre che anche altre persone, oltre ai militari e alle persone soggette all’obbligo di leva, possono ricevere armi in prestito.
Secondo l’UCS, in relazione alle armi militari, la disposizione si prefiggerebbe di migliorare lo scambio d’informazione «soltanto» in materia di armi non consegnate o ritirate a titolo cautelare o definitivo. A suo avviso, specialmente nel quadro di interventi di polizia, sarebbe invece più opportuno mettere le autorità in condizione di sapere o di accertare tramite un semplice accesso (online) se un determinato militare è in possesso di un’arma dell’esercito. Anche VD e JU ritengono che, per ragioni di completezza, le autorità cantonali debbano avere accesso alle banche dati militari in modo da poter risalire, mediante interrogazione, a tutte le armi che sono state consegnate ai militari.
ZH ricorda che, secondo il proprio diritto cantonale, la competenza in materia di sequestro e confisca di armi è affidata alla prefettura, mentre il rilascio di permessi d’acquisto di armi è di competenza comunale e auspica pertanto che tale norma cantonale possa essere mantenuta.
L’articolo 32 capoverso 3bisè accolto espressamente da 27 partecipanti alla consultazione (AR, AG, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH, PS, PPD, CP, GSsE, CDDGP, CCPCS, UCS). Riguardo al tenore della presente disposizione, la maggior parte di essi cita letteralmente il parere del 30 giugno 2013 con cui la Commissione tecnica delle polizie svizzere, armonizzazione dei sistemi informatici di polizia (CTPS/HPI) aveva chiesto di completare la disposizione proposta nell’avamprogetto: «I dati del sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia dei Cantoni, a fedpol, nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell’amministrazione militare per l’adempimento dei loro compiti legali. A tal fine, i Cantoni possono gestire una banca dati armonizzata e designano a tale scopo un organo comune competente per la raccolta dei dati e la sua amministrazione».
Tale proposta si fonda su due aspetti:
- Le autorizzazioni di accesso ai dati del sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 LArm devono essere estese anche alle autorità di polizia cantonali. Infatti, esse devono poter eseguire tempestivamente i necessari accertamenti nei registri cantonali anche nell’ambito della prevenzione delle minacce e dell’attività di polizia di sicurezza in virtù della rispettiva legge cantonale in materia di polizia.
- Inoltre occorre introdurre una base legale per la creazione di una piattaforma congiunta, ovvero la banca dati armonizzata dei Cantoni, nonché per la sua amministrazione, menzionando l’organo competente.