Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 25 pagine

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era stata ceduta in proprietà dall’amministrazione militare prima del 12 dicembre 2008 (e che in occasione della prima registrazione a posteriori non era dunque soggetta all’obbligo di comunicazione) debba essere ora dichiarata (BE).

- La nuova norma produrrebbe ancora maggiore incertezza tra i possessori di armi, a-

limentando i dubbi in merito all’effettiva avvenuta registrazione di un’arma da fuoco. Si teme pertanto che le autorità cantonali di esecuzione possano essere confrontate con un numero cospicuo di inutili domande o richieste di registrazioni (BE, LEWAS).

- Le esperienze raccolte in occasione del periodo transitorio di un anno previsto a parti-

re dal 12 dicembre 2008 per la registrazione successiva di armi hanno dimostrato la scarsa qualità dei dati delle informazioni trasmesse. È ipotizzabile dunque che buona parte dei dati comunicati da persone inesperte in materia di armi saranno suscettibili di errori. Tale situazione comporterebbe elevati oneri per le autorità cantonali di esecuzione per quanto concerne l’accertamento dei dati (AR, BE, BL, SZ, UR, LEWAS) e ostacolerebbe sotto il profilo amministrativo la registrazione a posteriori delle armi da parte degli uffici delle armi cantonali (UR, ASA, USAM).

- In virtù del capoverso 3, l’acquisto di armi da fuoco effettuato in virtù del diritto in ma-

teria di armi non è punito se il possesso dell’arma è notificato entro il termine di un anno. Tale norma sarebbe in contrasto con il principio dell’uguaglianza giuridica, visto che finora ogni acquisto di questo tipo era stato sanzionato penalmente (BE).

- Altri oggetti e strumenti pericolosi (coltelli, asce, barre di ferro, spray, determinati pre-

parati chimici ecc.) non verrebbero registrati, pur rappresentando un potenziale di pericolo maggiore e avendo ripercussioni sui dispositivi d’intervento; se non è pensabile registrare tutti i suddetti oggetti e strumenti ai fini della prevenzione di eventuali abusi, è tanto meno comprensibile perché le armi da fuoco debbano costituire un’eccezione (Dynamic Shooting, GSA, KSG NW, proTELL, SMF).

- Una registrazione avviata nel 1995 in Canada è stata interrotta in quanto si è rilevata

irrealizzabile, inefficace ed eccessivamente onerosa in termini di costi (Dynamic Shooting, GG, proTELL); le esperienze maturate in Germania, dove la registrazione delle armi è praticata da decenni e dove il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione è sanzionato penalmente, dimostrano che finora è stato possibile registrare soltanto la metà di tutte le armi in circolazione (LEWAS); anche i dati provenienti dall’Austria indicano che in seguito all’introduzione dell’obbligo di comunicazione improvvisamente nel Paese ben 50 000 armi sono diventate illegali, finendo inevitabilmente nei canali clandestini, data l’impossibilità di cederle legalmente (LEWAS).

- La registrazione delle armi sarebbe soltanto un punto di partenza verso la confisca di

tutte le armi detenute in privato, analogamente a quanto avviene nei regimi totalitari (GG, PRB).

- I governi esteri o i gruppi criminali che lavorano a stretto contatto con i pirati informa-

tici non dovrebbero venire a conoscenza delle informazioni rese disponibili dalla registrazione delle armi (GSA, SMF).

In merito all’articolo 42 LArm sono state formulate le seguenti proposte alternative e osservazioni:

- L’esame di eventuali motivi d’impedimento per il possesso di un’arma dovrebbe esse-

re eseguito prima dell’acquisto dell’arma e pertanto prima che essa venga registrata. A tal fine, è necessario quindi che l’acquisto di armi da fuoco sia sempre soggetto all’obbligo di autorizzazione (e non soltanto, come previsto dall’art. 10 LArm per talu-