Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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dell’educazione, dell’aiuto sociale, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di minorenni, se li hanno riscontrati nell’esercizio della loro attività ufficiale o professionale, ritengono che una misura assistenziale sia opportuna e sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività (art. 3c LStup).

1.3 Diritto del minore alla protezione e al sostegno del suo sviluppo

Secondo la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo14, la Svizzera deve impegnarsi ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere (art. 3 n. 2 CDF). Deve adottare in particolare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale (art. 19 n. 1 CDF).

Secondo la Costituzione federale i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo (art. 11 cpv. 1 Cost.15). I destinatari di questa norma sono innanzitutto la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, che nell’ambito delle loro competenze devono provvedere mediante misure legislative alla protezione e allo sviluppo dei minori16. Anche le autorità che nella prassi si occupano di minori sono tenute a basare la loro attività sulla norma summenzionata, adottando tempestivamente i provvedimenti protettivi e di sostegno necessari e tenendo conto, nell’applicazione del diritto, del bisogno particolare di protezione e di sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti17. Ma la norma riguarda anche i privati cui è affidata l’educazione o l’assistenza dei minori, poiché soltanto in questo modo può essere garantita una protezione esaustiva dei minori. Lo Stato deve provvedere affinché, oltre ai genitori, che sono i principali responsabili dell’assistenza al minore, anche altri privati che si occupano del minore soddisfino il suo bisogno di protezione e di sviluppo18.

1.4 Protezione del figlio del diritto civile

L’autorità di protezione dei minori interviene d’ufficio, se il bene del figlio è esposto a pericolo e chi detiene l’autorità parentale o la custodia non è parzialmente o del tutto in grado di assicurarne la protezione (art. 307 CC). L’autorità di protezione dei minori ha il compito di evitare i pericoli per il bene del figlio, a prescindere dalla sua causa. Deve in particolare adottare provvedimenti a protezione del minore se il figlio è maltratto fisicamente o psichicamente dalla sua famiglia o se è vittima di abusi sessuali19. Inoltre, l’autorità di protezione dei minori deve intervenire se il figlio è trascurato dai genitori20.

14 Convenzione del 20 nov. 1989 sui diritti del fanciullo (CDF); RS 0.107.

15 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apr. 1999; RS 101.

16 RUTH REUSSER/KURT LÜSCHER, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/ Klaus A. Vallender (a c. di.), Die schweizerische Bundesverfassung, 2a ed., Zurigo 2008, art. 11 N 17.

17 DTF 132 III 373 consid. 4.4.2.

18 REUSSER/ LÜSCHER (nota 16), art. 11 N 20.

19 ANDREAS JUD, Überlegungen zur Definition und Erfassung von Gefährdungssituationen im Kindesschutz, in: Daniel Rosch/Diana Wider (a c. di), Zwischen Schutz und Selbstbestimmung, Berna 2013, pag. 51.

20 ANNEGRET WERNER, in: Heinz Kindler/Susanna Lillig/Herbert Blüml/Thomas Meysen/Annegret Werner (a c. di), Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Monaco 2006, pag. 13.