Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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AR, GR, JU, OW, SZ, UR, VD, ZG) e gli ecclesiastici47 (GR, JU, OW, VD) (cfr. n. 1.2.2). L’introduzione di un siffatto obbligo generale di avviso nel diritto federale è respinto poiché non è opportuno nei settori in cui il successo di una collaborazione dipende in modo determinante da un rapporto di fiducia. In settori quali la psicologia, la pedagogia o la medicina, tale rapporto è tutelato dal segreto professionale. Infatti, spesso i minorenni che hanno bisogno di aiuto rivelano la propria situazione a una persona di fiducia proprio perché sanno che il contenuto del loro colloquio sarà trattato confidenzialmente. Questa confidenzialità o tutela della sfera intima costituisce la base per una collaborazione efficace a favore del minore interessato. In questi casi un obbligo assoluto di avvisare l’autorità di protezione dei minori potrebbe rivelarsi controproducente e contrario all’obiettivo di proteggere il minorenne48.

L’obbligo assoluto di avviso potrebbe portare i minorenni a non sentirsi più liberi di parlare dei propri problemi con persone specializzate o di riferimento. Infatti, le vittime di maltrattamenti o stupri non dovrebbero temere che ciò che hanno rivelato agli specialisti o alle persone di riferimento venga segnalato all’autorità di protezione dei minori senza il loro consenso o contro la loro volontà. L’obbligo assoluto di avviso per chi è tenuto al segreto professionale potrebbe anche indurre i genitori a non far più curare il figlio per paura di essere denunciati.

Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che l’introduzione dell’obbligo assoluto di avviso non sia un mezzo appropriato allo scopo. Tuttavia la vigente normativa del diritto federale può rendere più difficile la segnalazione e l’individuazione di minacce fondate del bene del minore, in particolare se le vittime sono bambini piccoli che non possono ancora esprimersi e comunicare in modo sufficiente.

Se è stato commesso un reato contro un minore, gli specialisti tenuti al segreto professionale possono avvisare l’autorità di protezione dei minori anche secondo il diritto vigente (art. 364 CP). Esse devono avere seri motivi di supporre che sia stato commesso un reato49. Nella prassi questo requisito pone problemi di delimitazione e crea incertezze. Non si può pretendere che tutti gli specialisti tenuti al segreto professionale riconoscano gli elementi di una figura di reato50. Vista questa situazione è comprensibile che gli specialisti esitino ad avvertire l’autorità di protezione dei minori. Nella dottrina prevale l’opinione secondo cui il diritto d’avviso secondo l’articolo 364 CP non può dipendere dall’esistenza di un reato51. Tuttavia, ciò non si evince chiaramente dalla norma penale, il che conduce a incertezze nella prassi. L’avviso non deve essere fatto perché è stato commesso un reato contro il minore, bensì perché, ai fini della sua protezione, appare opportuno accertare le condizioni in cui vive.

Esempio: un medico constata che un minore in cura presso di lui è molto spesso malato e dorme poco. I genitori soffrono di turbe legate alla dipendenza e il compito di occuparsi del figlio supera le loro capacità. Secondo il diritto vigente, se i genitori violano il loro dovere d’assistenza o d’educazione nei confronti del figlio, il medico può avvisare l’autorità di protezione dei minori (art. 364 CP in combinazione con l’art. 219 CP). Vista l’indeterminatezza di

47 L’iniziativa parlamentare Sommaruga Carlo 10.540 (Segreto professionale per ecclesiastici) chiede di modificare il Codice penale in modo tale da escludere dal segreto professionale degli ecclesiastici i fatti costitutivi di reato contro la libertà sessuale dei minori. Il 7 marzo 2012 il Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito all’iniziativa. Pur approvando in linea di massima l’obiettivo dell’iniziativa, il Consiglio nazionale aveva criticato la limitazione al segreto professionale degli ecclesiastici e ai reati contro l’integrità sessuale (Boll. Uff. CN del 7 mar. 2012).

48 DANIEL ROSCH, Melderechte, Melde- und Mitwirkungspflichten, Amtshilfe: die Zusammenarbeit mit der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, FamPra 2012, pag. 1024.

49 YVO BIDERBOST, in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (a c. di), Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed., art. 364 N. 5.

50 Cfr. l’esempio al n. 2.3.

51 BIDERBOST (NOTA 49), art. 364 N. 5.