Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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Nel caso di bambini piccoli la segnalazione riguarderà per lo più il sospetto di maltrattamenti. I minori di età più avanzata possono trovarsi in situazioni di bisogno di altro tipo in cui è opportuno l’intervento dell’autorità, ad esempio se il comportamento o la situazione di un minore induce a pensare che abbia bisogno di un trattamento psichiatrico o di una terapia in un istituto (art. 314b CC).

L’autorità di protezione dei minori è tenuta a verificare ogni avviso e, se non risulta manifestamente infondato, a procedere ad accertamenti. La persona che avvisa l’autorità deve poterlo fare anche anonimamente.

Art. 314c

Alla stregua del diritto vigente (art. 443 cpv. 1 in combinazione con l’art. 314 cpv. 1 CC), qualsiasi persona ha diritto di avvisare l’autorità di protezione dei minori se ha il sospetto che in seguito a un determinato fatto lo sviluppo di un minore potrebbe essere in pericolo.

Secondo il diritto federale vigente il diritto di avviso degli specialisti tenuti al segreto professionale non è illimitato. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i medici, i dentisti, i psicologi, le levatrici e i loro ausiliari possono avvisare l’autorità di protezione dei minori soltanto se nei confronti di un minorenne è stato commesso un reato (art. 364 CP; cfr. n. 2.3). Negli altri casi, prima di procedere a una segnalazione, devono farsi liberare dal segreto per scritto dal titolare del segreto o dal servizio preposto (art. 443 cpv. 1 CC in combinazione con l’art. 321 CP).

Nel caso concreto l’interesse del minore in pericolo può tuttavia giustificare che, anche se non è stato commesso un reato, uno specialista avvisi l’autorità di protezione dei minori, senza indugio e senza previa liberazione dal segreto, il bisogno di aiuto del minore, anche se non è stato commesso un reato. In tal senso, il diritto d’avviso ai sensi dell’articolo 364 CP non basta per tenere sufficientemente conto degli interessi del minore e per proteggerlo (cfr. n. 2.3).

Per questi motivi l’avamprogetto prevede che le persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale potranno in futuro avvisare l’autorità di protezione dei minori senza doversi far liberare dal segreto professionale. In questo senso l’avamprogetto si fonda sulla facoltà di segnalazione di cui all’articolo 3c LStup (cfr. n. 2.3). In tali casi una segnalazione all’autorità di protezione dei minori non sarebbe punibile (art. 14 CP e art. 321 n. 3 AP-CP).

Può darsi che specialisti tenuti a un segreto professionale tutelato dal Codice penale esercitino nel contempo un’attività ufficiale, ad esempio i medici che lavorano in un ospedale pubblico o psicologi scolastici. Anche in questo caso alle persone in questione si applica il diritto di avvisare l’autorità e non l’obbligo secondo l’articolo 314d. Sarebbe infatti controproducente se le persone bisognose di aiuto non si potessero più confidare con gli specialisti competenti. In questi casi gli specialisti possono avvisare l’autorità di protezione dei minori se la tutela degli interessi del minorenne lo impone. Se il minorenne è capace di discernimento, prima di avvisare l’autorità occorre, se possibile e opportuno, chiedere il suo consenso.

L’avamprogetto tiene conto del fatto che l’esposizione a pericolo del bene del minore può presentarsi in vari modi e richiedere un intervento più o meno urgente. Suppone inoltre che gli specialisti coinvolti siano i più idonei a giudicare i casi in cui gli interessi della protezione del minore prevalgono sull’interesse a mantenere segrete certe informazioni.