Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Intenti della revisione
La presente revisione intende attuare la mozione 08.3790 Aubert del 9 dicembre 2008 (Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali). Tale mozione chiede che tutte le persone che svolgono un’attività professionale in contatto con minori siano tenuti ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se nell’ambito della loro attività vengono a conoscenza di un caso di maltrattamento o di abuso nei confronti di un minore.
Il 25 febbraio 2009 il Consiglio federale aveva proposto di respingere la mozione. Nella sua risposta aveva tuttavia osservato di essere disposto a introdurre un obbligo generale di avviso con deroghe chiaramente definite, proponendo una modifica della mozione in tal senso. Il 3 giugno 2009 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione senza modifiche. Il Consiglio federale ha invece seguito la proposta del Consiglio federale e il 29 novembre 2010 ha accolto la mozione con la seguente modifica del testo:
«Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice civile o di
qualsiasi altra legge, affinché l’obbligo di segnalazione alle autorità di protezione dei minori sia
generalizzato in tutti i Cantoni svizzeri con deroghe chiaramente definite e contribuisca, grazie a
una prassi unificata, a lottare efficacemente contro i maltrattamenti e gli abusi sessuali di cui sono
vittima ancora troppi minori.»
Il 2 marzo 2011 il Consiglio nazionale ha approvato tale modifica.
1.2 Diritto vigente
1.2.1 Diritti e obblighi d’avviso nel Codice civile1
L’articolo 443 indica le persone che possono avvisare l’autorità di protezione degli adulti e quelle che sono tenute a farlo, se vengono a conoscenza di una persona bisognosa d’aiuto. Tale disciplinamento è applicabile per analogia se il bene di un figlio è in pericolo (art. 314 cpv. 1 CC).
In linea di massima ognuno ha diritto di avvisare l’autorità di protezione dei minori o degli adulti2. La legge fa salvo il caso delle persone soggette al segreto professionale. In questo caso lo specialista può avvisare l’autorità di protezione soltanto se è liberato dal segreto con autorizzazione scritta (art. 443 cpv. 1 CC in combinazione con l’art. 321 n. 2 e 3 CP3).
Alle persone che esercitano un’attività ufficiale si applica un disciplinamento speciale. Esse sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori o degli adulti se una persona pare bisognosa d’aiuto (art. 443 cpv. 2 CC). L’espressione «attività ufficiale» ai sensi di tale disposizione va interpretata in senso lato. Non deve necessariamente trattarsi di un funzionario o di un impiegato, ma è sufficiente che la persona in questione sia investita di poteri di diritto pubblico4. I Cantoni possono tuttavia derogare al diritto federale, prevedendo ulteriori obblighi di avviso (art. 443 cpv. 2 secondo periodo CC; cfr. n. 1.2.2).
1 Codice civile svizzero del 10 dic. 1907 (CC); RS 210.
2 L’autorità di protezione degli adulti e quella dei minori sono composte dalle stesse persone (art. 440 cpv. 3 CC).
3 Codice penale svizzero del 21 dic. 1937 (CP); RS 311.
4 Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391, pag. 6463.