Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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Art. 364

Questa disposizione è coordinata con il disciplinamento di diritto civile sull’avviso e con l’articolo 321 numero 3 CP. Tiene in particolare conto del fatto che secondo il diritto civile, in caso di reati, le persone che svolgono un’attività ufficiale sono in linea di massima tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori (art. 314d cpv. 1 n. 2 AP-CC). Inoltre, nella versione tedesca la disposizione è stata adeguata al titolo.

3.3 Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007

Art. 75 cpv. 2 e 3

La terminologia è adeguata al nuovo diritto in materia di protezione degli adulti. Nel capoverso 2 «i servizi sociali e le autorità tutorie» è sostituito da «i servizi sociali, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti», mentre nel capoverso 3 «autorità tutorie» è sostituito da «autorità di protezione dei minori». Infine, nella versione tedesca «Unmündige» diventa «Minderjährige».

Art. 168 cpv. 1 lett. g

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, il termine «assistente» è stato soppresso ed è quindi stralciato dalla presente disposizione.

3.4 Legge federale del 23 marzo 2007 sull’aiuto alle vittime di reati

Art. 11 Abs. 3

La terminologia è adeguata al nuovo diritto sulla protezione degli adulti. «Un’altra persona minorenne» è sostituito da «una persona sotto curatela generale» e «autorità di protezione dei minori e degli adulti» sostituisce «autorità tutoria».

4 Ripercussioni

4.1 Per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni né sul personale né sulle finanze della Confederazione.

4.2 Per i Cantoni

Secondo il diritto vigente, i Cantoni possono prevedere, nel diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, obblighi di avviso più estesi rispetto al diritto federale (art. 314 cpv. 1 in combinazione con l’art. 443 cpv. 2 CC). Il presente avamprogetto prevede un disciplinamento esaustivo dei diritti e degli obblighi d’avviso riguardanti i minori il cui bene è minacciato. Per tale motivo i Cantoni non potranno più prevedere ulteriori obblighi d’avviso. Potranno tuttavia continuare a stabilire sanzioni e misure disciplinari per gli specialisti che violano i loro doveri.

4.3 Per l’economia

L’avamprogetto non ha ripercussioni sull’economia.