Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine
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4.4 Per la società
L’avamprogetto intende rafforzare la protezione del figlio. Obbliga le persone che svolgono regolarmente un’attività in contatto con minori ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se ritengono che il bene di uno di essi sia messo in pericolo. Le persone tenute a un segreto professionale hanno inoltre diritto di avvisare l’autorità, senza dover prima farsi liberare dal segreto professionale.
5 Programma di legislatura e strategia nazionale del Consiglio federale
5.1 Programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 giugno 201265 sul programma di legislatura 2011-2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201266 sul programma di legislatura 2011-2015.
5.2 Strategia nazionale del Consiglio federale
Con l’adozione del rapporto «Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù», del 27 agosto 200867, il Consiglio federale si è espresso a favore di un maggiore impegno della Confederazione nella politica dell’infanzia e della gioventù. Tale impegno verte su misure tese a proteggere, sostenere e integrare i bambini e gli adolescenti. Il presente progetto contribuisce a raggiungere gli obiettivi del Consiglio federale, in particolare la politica tesa a proteggere i bambini e gli adolescenti dagli influssi e dai rischi cui possono essere esposti nel loro ambiente (maltrattamenti, in particolare abusi sessuali, violenza nell’educazione, influenza dei media che perturbano lo sviluppo della personalità, condizioni di vita e di lavori dannosi alla salute nonché utilizzazione precoce o abusiva di sostanze stupefacenti legali o illegali)68.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità e legalità
La revisione proposta si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost. secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Il diritto del minore a una protezione particolare e all’assistenza nonché alla promozione del suo sviluppo si evince, oltre che dall’articolo 24 del Patto II dell’ONU69, anche dall’articolo 10 del
65 FF 2012 305
66 FF 2012 6413
67 Rapporto del Consiglio federale (Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù) in adempimento dei postulati Janiak (00.3469) del 27 sett. 2000, Wyss (00.3400) del 23 giu. 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giu. 2001.
68 Rapporto del Consiglio federale (Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù) (nota 67), pag. 4.
69 Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU), RS 0.103.2, approvato dall’Assemblea federale il 13 dic. 1991.