Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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nore può essere rafforzata se l’obbligo di avviso è esteso a una cerchia più ampia di persone, in particolare a persone che nella loro professione sono spesso in contatto con minori.

L’introduzione di un obbligo generale di avvisare l’autorità di protezione dei minori intende permettere di riconoscere tempestivamente i casi in cui lo sviluppo di un minore è esposto a pericolo ad esempio a causa di una cura insufficiente, di metodi educativi inadeguati oppure di violenza psichica, fisica o sessuale (cfr. sopra n. 1.6). Per i minori in età più avanzata occorre tenere conto anche delle tossicodipendenze oppure delle messe in pericolo di terzi o di loro stessi, poiché in questi casi di regola i genitori non sono in grado di fornire al figlio l’aiuto professionale necessario per risolvere il problema.

Varie categorie professionali si rendono conto già in una fase precoce che lo sviluppo di un minore è esposto a pericolo. I rappresentanti di queste categorie svolgono un ruolo chiave per l’ulteriore sviluppo del minore, poiché in molti casi la loro reazione di fronte alla sospetta o constatata esposizione a pericolo del bene del minore è decisiva per dare a quest’ultimo e/o ai suoi genitori la protezione e l’aiuto di cui necessitano per prevenire il pericolo e cui hanno diritto45. I professionisti che hanno direttamente a che fare con i minori in pericolo, devono essere tenuti, nell’ambito della loro attività professionale, ad avvisare l’autorità di protezione dei minori. L’obbligo di avviso intende incoraggiare tali specialisti a impegnarsi per il bene del minore. Infatti, la negligenza nei confronti di bambini molto piccoli viene raramente constatata per tempo e ancora più raramente curata con successo, il che costituisce un problema. Vi sono ad esempio casi in cui il personale di un asilo nido pur accorgendosi del ritardo nello sviluppo intellettuale o fisico di un bambino per mancanza di attenzione in famiglia, non fornisce una cura. Per prevenire con successo questi deficit di sviluppo, occorrerebbe invece riconoscere chiaramente le situazioni a rischio prima o immediatamente dopo la nascita e fornire subito le cure e l’assistenza necessarie in questa fase precoce della vita46.

Ci si potrebbe chiedere perché non introdurre l’obbligo di avviso per tutti i terzi. A prima vista, ciò sembra servire al bene del minore, perché aumenta la possibilità di riconoscere i casi in cui il bene di un minore è minacciato. Occorre tuttavia evitare che il nuovo obbligo di avviso generi fenomeni di delazione. È infatti prevedibile che con un obbligo d’avviso per tutti i terzi l’autorità di protezione dei minori si troverebbe spesso di fronte a segnalazioni manifestamente immotivate. Inoltre, il clima di diffidenza che creerebbe un simile obbligo non gioverebbe allo scopo, poiché creerebbe conflitti di cui soffrirebbero innanzitutto e principalmente i bambini.

2.3 Elenco delle deroghe e segreto professionale

L’introduzione di un obbligo generale d’avviso solleva questioni in relazione all’attività di persone tenute al segreto professionale. Secondo il diritto federale vigente queste persone possono avvisare l’autorità di protezione dei minori soltanto se l’autorità preposta o l’autorità di vigilanza le libera per scritto dal segreto oppure previo accordo del titolare del segreto (art. 443 cpv. 1 CC in combinazione con l’art. 321 n. 2 CP).

I Cantoni sono liberi di introdurre un obbligo di avviso anche per gli specialisti tenuti al segreto professionale (art. 443 cpv. 2 secondo periodo CC). Vari Cantoni hanno fatto uso di tale competenza e obbligano determinate categorie professionali tenute al segreto professionale ad avvisare, senza farsi prima liberare dal segreto, l’autorità di protezione dei minori o degli adulti nei casi in cui una persona ha bisogno di aiuto. Ciò vale ad esempio per i medici (AI,

45 LIPS (nota 29), pag. 46.

46 Gruppo di lavoro Maltrattamenti ai bambini (nota 33), pag. 18.