Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine
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tavia fatti salvi gli obblighi e i diritti di segnalazione la cui emanazione rientra nella sfera di competenza dei Cantoni, ad esempio nel settore sanitario o scolastico.
Art. 314e
Il diritto vigente disciplina nel diritto sulla protezione degli adulti (art. 448 in combinazione con l’art. 314 cpv. 1 CC) gli obblighi di collaborare e l’assistenza amministrativa all’accertamento dei fatti nell’ambito della protezione del figlio. Per introdurre un disciplinamento speciale concernente gli avvisi nell’ambito della protezione del figlio pertinente occorre modificare questa disposizione e inserirla tra le disposizioni procedurali in materia di protezione del figlio.
Il presente progetto non prevede novità per gli specialisti che secondo l’articolo 314d AP-CC saranno assoggettati a un obbligo d’avviso. Come sinora saranno tenuti a partecipare all’accertamento dei fatti (art. 448 cpv. 1 e 4 CC, rispettivamente art. 314e cpv. 1 e 5 AP-CC).
Soltanto il contenuto del capoverso 4 dell’articolo 314e è nuovo. Gli specialisti tenuti a un segreto professionale tutelato dal Codice penale, che avvisano l’autorità di protezione dei minori in virtù dell’articolo 314c, devono poter partecipare all’accertamento dei fatti senza previa liberazione dal segreto professionale. L’avamprogetto prevede che questi specialisti abbiano il diritto e non l’obbligo di collaborare, poiché spesso i titolari di un segreto professionale dispongono di dati personali rilevanti sulle persone coinvolte nel procedimento e devono essere in grado di ponderare gli interessi per decidere quali informazioni trasmettere e quali no.
Se ad esempio un’informazione importante per il procedimento può essere ottenuta per il tramite dell’assistenza amministrativa, lo specialista può rifiutarsi di collaborare.
Il capoverso 2 è completato con la categoria professionale degli psicologi (cfr. il commento all’art. 448 cpv. 2).
Art. 443 cpv. 2
Il presente progetto intende unificare la normativa sull’avviso anche per i casi di adulti bisognosi di aiuto. In futuro, nel settore della protezione degli adulti, i Cantoni non avranno più la competenza di prevedere ulteriori obblighi d’avviso.
Art. 448 cpv. 2
Con l’entrata in vigore, il 1° aprile 2013, della legge del 18 marzo 201164 sulle professioni psicologiche (LPPSI), gli psicologi sono stati aggiunti all’elenco delle persone tenute al segreto professionale (art. 321 CP). Ciò giustifica l’inserimento di tale categoria professionale nella disposizione del Codice civile.
3.2 Codice penale del 21 dicembre 1937
Art. 321 n. 3
La disposizione è completata con il proposto disciplinamento di diritto civile dell’avviso.