Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

tale fattispecie52, non è tuttavia chiaro se nel caso in esame sia consentito avvisare l’autorità di protezione dei minori. È pertanto probabile che il medico rinunci all’avviso, anche se potrebbe farsi liberare dal segreto professionale, che costituisce però un ostacolo amministrativo. Il presente progetto intende impedire che in futuro in casi come questi si rinunci all’avviso.

Per i motivi summenzionati, se ritengono che il bene del minore sia minacciato, gli specialisti tenuti al segreto professionale potranno avvisare l’autorità di protezione dei minori senza farsi prima liberare dal segreto. Il contenuto del nuovo disciplinamento si ispira all’articolo 3c LStup. Tale facoltà di segnalazione per gli specialisti, estesa nel 201153, intende favorire accertamenti e interventi tempestivi nei casi di persone esposte a pericolo di dipendenza54.

Il diritto d’avviso per gli specialisti tenuti al segreto professionale, dà al professionista interessato la possibilità di ponderare in modo adeguato gli interessi in gioco nel singolo caso. Gli specialisti sanno quant’è importante il rapporto di fiducia con il proprio cliente o paziente e sono in grado di valutare se nel caso concreto tale rapporto possa essere intaccato per il bene del minore. Tale principio vale per tutte le relazioni protette da un rapporto di fiducia. Una segnalazione va fatta soltanto se, dopo aver ponderato gli interessi, lo specialista ritiene che essa giovi al bene del bambino.

2.4 Interventi parlamentari

La normativa proposta permette di liquidare la mozione 08.3790 Aubert (Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali). Inoltre può essere tolta dal ruolo anche la mozione 13.3154 Schmid-Federer (Abuso di alcol tra i giovani. Individuazione precoce).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Codice civile svizzero

Art. 314c e art. 314d

La normativa degli articoli 314c e 314d AP-CC sui diritti e gli obblighi d’avviso serve a mettere in atto il diritto materiale della filiazione. L’avviso deve riguardare la comunicazione di un fatto giuridicamente rilevante, che induce a ritenere pregiudicati i bisogni fondamentali, il bene o lo sviluppo di un minore. La persona che avvisa l’autorità di protezione dei minori non deve dimostrare che il minore è effettivamente in pericolo; è sufficiente che lo presuma. Sarà l’autorità di protezione dei minori o il servizio competente a dover accertare se il bene del minore sia effettivamente minacciato.

La situazione di pericolo deve essere tale che il buon senso faccia ritenere opportuno un intervento dell’autorità di protezione dei minori. Se ad esempio i genitori soffrono di gravi turbe legate alla dipendenza e vi è il dubbio che non siano in grado di educare il figlio, una segnalazione può essere opportuna anche se lo stato di salute di quest’ultimo non è noto. Possono pertanto essere decisive per una segnalazione anche chiare situazioni di rischio per il minore.

52 ANDREAS ECKERT, in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (a c. di), Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed., art. 219 N. 9.

53 RU 2009 2623

54 RICHARD BLÄTTLER/CHARLOTTE KLÄUSER-SENN/CHRISTOPH HÄFELI, Meldebefugnis und Zusammenarbeit mit den neuen Kindesschutzbehörden, Suchtmagazin 4/2011, pag. 25.