Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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1.2.2 Obblighi di avviso nella legislazione cantonale d’esecuzione del diritto sulla protezione dei minori e degli adulti

In virtù dell’articolo 443 capoverso 2 secondo periodo CC, vari Cantoni hanno esteso l’obbligo di avviso a determinate categorie di persone5:

̶ medici (AI, SZ, UR);

̶ corpo docente di istituti di formazione privati (AR, BL, UR);

̶ specialisti del settore sanitario (AR);

̶ collaboratori di aziende e istituzioni sovvenzionate che operano nel settore della protezione dei minori e degli adulti (BS);

̶ specialisti che operano nei settori della formazione e dell’educazione, della religione, della sanità, dello sport e del tempo libero, operatori sociali, psicologi scolastici, logopedisti, terapisti e chiunque esercita un’attività in contatto con minori, fatto salvo il segreto professionale (GE6);

̶ specialisti che operano nei settori della formazione e dell’educazione, della religione, della sanità e dello sport, operatori sociali, psicologi scolastici, logopedisti, terapisti e chiunque esercita un’attività in contatto con minori (VD);

̶ persone che per professione sono regolarmente in contatto con minori (JU);

̶ persone che per professione si occupano dell’istruzione, dell’assistenza o della cura medica o psicologica di minori (ZG);

̶ specialisti dei settori della medicina, della cura, della formazione, dell’educazione, dell’assistenza, della consulenza sociale e della religione (GR);

̶ collaboratori di istituzioni private che operano nei settori della formazione, dell’assistenza e della cura, fatto salvo il segreto professionale (LU);

̶ collaboratori di istituzioni private che operano nei settori della formazione, dell’assistenza e della cura, nonché medici e religiosi (OW);

̶ familiari in linea diretta nonché in linea collaterale di primo e di secondo grado (GL).

1.2.3 Obblighi d’avviso del diritto cantonale pubblico

Nel loro diritto cantonale in materia d’istruzione, di formazione, di aiuto sociale, di sanità e di polizia, vari Cantoni prevedono ulteriori obblighi d’avviso che precisano gli obblighi d’avviso secondo l’articolo 443 capoverso 2 CC. Ad esempio7:

BL § 19a Bildungsgesetz [legge sulla formazione]8

1 Le persone che sono impiegate in una scuola privata o vi operano su mandato sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori, se nell’esercizio della loro attività professionale vengono a conoscenza di studenti il cui bene è esposto a pericolo e per la cui protezione appare necessario un intervento delle autorità [trad.].

2 Le violazioni dell’obbligo d’avviso di cui al capoverso 1 sono punite con la multa [trad.].

5 La panoramica si basa su KATHRIN AFFOLTER, Anzeige- und Meldepflicht (Art. 443 Abs. 2 ZGB), ZKE 1/2013, pag. 48 segg.

6 Nel Cantone di Ginevra va avvisato l’ufficio dei minori e non l’autorità di protezione dei minori (art. 34 cpv. 4 LaCC).

7 AFFOLTER (NOTA 5), pag. 52 f. 8 SGS 640