Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine
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Art. 314d
Per affrontare e combattere il maltrattamento di minori è necessario un cambiamento nel modo in cui gli specialisti si assumono le proprie responsabilità nei loro confronti. Vi sono specialisti, ad esempio il corpo insegnante, che nell’esercizio della loro professione sono quotidianamente a contatto con minori. La qualità di vita di questi ultimi può essere migliorata sia a breve termine sia nella loro futura vita di adulti eliminando i pericoli che potrebbero pregiudicare il loro sano sviluppo. È quindi importante che gli specialisti regolarmente a contatto con minori operino a loro tutela.
Come nel diritto vigente (art. 443 cpv. 2 in combinazione con l’art. 314 CC), le persone che esercitano un’attività ufficiale continueranno a essere tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori (cpv. 1 n. 2). L’attività ufficiale va intesa in senso lato. Non è necessario un rapporto d’impiego con lo Stato. È invece determinante che lo specialista adempia un mandato di diritto pubblico55. Tale è ad esempio il caso degli specialisti dei settori della polizia, della scuola e del lavoro sociale. Gli insegnanti sono senz’altro tra gli interlocutori più importanti dei minori. Le persone che insegnano a minorenni in età scolastica adempiono un mandato di diritto pubblico, a prescindere dal fatto che esercitino la loro attività in una scuola pubblica o privata. Essi sono soggetti a un obbligo d’avviso anche secondo il diritto vigente, poiché sono responsabili della trasmissione delle specifiche conoscenze di base che lo Stato ritiene indispensabili per l’esercizio dei diritti e dei doveri del cittadino. Espletano ad esempio un’attività ufficiale anche i mandatari privati (curatori e tutori). Per avvisare l’autorità non è necessaria la liberazione dal segreto d’ufficio (art. 14 CP).
L’elemento centrale della revisione riguarda l’estensione dell’obbligo d’avviso alle persone che, pur non esercitando un’attività ufficiale, lavorano regolarmente con minori (cpv. 1 n. 1). Vi rientrano le persone che non svolgono un compito di diritto pubblico, ad esempio gli insegnanti o gli psicologi di un istituto scolastico al di fuori della scuola dell’obbligo, il personale di un asilo nido privato, gli infermieri di un ospedale privato, i terapeuti e gli allenatori di qualsiasi sport. Questi specialisti sono tenuti ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se non sono in grado di dare al minorenne l’aiuto necessario per eliminare il pericolo.
Non soggiacciono a questo nuovo obbligo d’avviso gli specialisti che pur avendo regolarmente contatto con minori sono tenuti a un segreto professionale tutelato dal Codice penale. Secondo l’articolo 314c capoverso 2 hanno soltanto il diritto di avvisare l’autorità di protezione dei minori. In questo senso il diritto di avviso prevale sull’obbligo secondo l’articolo 314d. Questa eccezione si giustifica con il fatto che le persone tenute al segreto professionale hanno di regola un rapporto di fiducia particolare con i propri pazienti o clienti. Tale rapporto di fiducia va protetto poiché costituisce un presupposto importante per il successo della relazione particolare di lavoro, di assistenza o di sostegno. I pazienti non si confiderebbero con uno specialista se dovessero temere che quest’ultimo trasmetta le loro informazioni a terzi.
L’obbligo d’avviso tiene conto del fatto che spesso gli specialisti stessi possono porre rimedio alla situazione di esposizione a pericolo del bene del minore o dispongono delle competenze per farlo. Ciò riguarda in particolare gli operatori sociali e gli agenti di polizia. In questi casi lo specialista deve avvisare l’autorità di protezione dei minori soltanto se non è in grado di porre rimedio alla situazione di bisogno o di minaccia del minore. L’intervento dell’autorità di protezione dei minori è pertanto sussidiario, ma ciò non impedisce allo specialista di informarla di una situazione di pericolo.
In diverse leggi speciali sono sanciti specifici obblighi del segreto. Nel caso concreto occorre valutare se queste normative speciali prevalgono sul disciplinamento previsto dal Codice
55 Messaggio sulla protezione degli adulti (nota 4), FF 2006 6391, pag. 6463.