Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine
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civile. Va in particolare sempre tenuto conto degli interessi in gioco nonché del senso e dello scopo della normativa56. Nel caso di obblighi del segreto fondati su un particolare rapporto di fiducia, la persona tenuta al segreto avrà, in analogia con l’articolo 314c, il diritto ma non l’obbligo di avvisare l’autorità. Ciò vale soprattutto per il personale degli istituti di cura e di aiuto sociale ai sensi della legge sugli stupefacenti (art. 3c cpv. 4 LStup), dei consultori di gravidanza (art. 2 cpv. 1 della legge federale sui consultori di gravidanza)57 e dei consultori per l’aiuto alle vittime di reati (art. 11 cpv. 3 LAV). Sarebbe contrario agli interessi del minore bisognoso di aiuto prevedere un obbligo d’avviso per i collaboratori dei suddetti servizi che esercitano un’attività ufficiale e non sono soggetti a un segreto professionale tutelato dal Codice penale . Le persone bisognose di aiuto devono infatti potersi confidare con uno specialista. In tal senso gli obblighi del segreto summenzionati servono a garantire un particolare rapporto di fiducia. Per analogia con l’articolo 314c capoverso 2 numero 2, avranno il diritto ma non l’obbligo di avvisare l’autorità di protezione dei minori. Le disposizioni del diritto federale concernenti lo scambio di dati o l’obbligo del segreto, come ad esempio l’articolo 50a della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)58 o l’articolo 35 della legge sulla protezione dei dati59, devono invece passare in secondo piano rispetto alla normativa dell’articolo 314d AP-CC, perché in questi casi non vi è un particolare rapporto di fiducia tra gli specialisti e i terzi coinvolti.
L’obbligo di avvisare l’autorità di protezione dei minori si applica indipendentemente dal fatto che lo specialista sia informato della situazione di pericolo dall’autore, dai genitori, da terzi o dal minore stesso. Tale obbligo non influisce sul disciplinamento concernente la denuncia secondo il Codice di procedura penale (CPP)60. Ognuno, fatte salve le autorità penali (art 302 cpv. 1 CPP), continuerà ad avere il diritto di denunciare per scritto od oralmente a un’autorità di perseguimento penale un reato commesso contro un minorenne (art. 301 cpv. 1 CPP). In tale contesto va osservato che sia la Confederazione che i Cantoni hanno la competenza di prevedere un obbligo di denuncia di determinati membri delle autorità (art. 302 cpv. 2 CPP).
In linea di massima, la violazione dell’obbligo d’avviso di cui all’articolo 314d AP-CC non è punibile penalmente. L’omissione della segnalazione potrebbe tuttavia acquisire rilevanza penale in quanto reato di omissione, se il minore commette un reato e il danno che ne risulta per la vittima avrebbe potuto essere facilmente evitato avvisando l’autorità di protezione dei minori61. Lo stesso vale se una persona tenuta all’avviso omette la segnalazione e il minore è vittima di un reato (cfr. n. 1.7) che una segnalazione avrebbe potuto impedire. Se il minore in questione subisce danni, può entrare in linea di conto anche la responsabilità civile, a condizione che siano adempiti i requisiti di cui all’articolo 41 capoverso 1 CO62. È inoltre possibile che una legge speciale preveda un tipo di responsabilità che potrebbe essere applicata in caso di omissione di una segnalazione (p. es. art. 5 LEF63), oppure che simili violazioni dell’obbligo d’avviso siano sanzionate da disposizioni del diritto disciplinare o in materia di personale.
Il nuovo disciplinamento dei diritti e degli obblighi di avvisare l’autorità di protezione dei minori è esaustivo. I Cantoni non possono prevedere ulteriori diritti e obblighi d’avviso. Sono tut-
56 ROSCH (NOTA 48), pag. 1030.
57 Legge federale del 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza; RS 857.5
58 RS 831.10
59 Legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1
60 RS 312.0
61 CHRISTOPH AUER/MICHÈLE MARTI, in: Thomas Geiser/Ruth Reusser (a c. di), Basler Kommentar zum Erwachsenenschutz, Basilea 2012, art. 443 N 28 seg.
62 Codice delle obbligazioni (CO); RS 220.
63 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.1.