Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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JU Art. 13 Loi sur la politique de la jeunesse [legge sulla politica in materia di gioventù]9

1 Qualsiasi pubblico ufficiale cantonale o comunale che nell’esercizio delle sue funzioni apprende che un minore è vittima di maltrattamenti di qualsiasi natura o non riceve la cura e l’attenzione richieste dalle circostanze, è tenuto a informare l’autorità tutoria o il suo superiore gerarchico all’attenzione di quest’ultima [trad.].

2 Lo stesso obbligo incombe a tutti coloro che a titolo professionale hanno contatti regolari con minori. Nelle istituzioni, l’obbligo di avviso spetta alla direzione, al responsabile o al personale designato a tal fine[trad.].

SG Art. 10 Suchtgesetz [legge sulla dipendenza]10

1 Se nell’interesse delle persone dipendenti, dei loro congiunti o della collettività appaiono opportune misure di protezione dei minori e degli adulti, il servizio specializzato dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti del domicilio di diritto civile presenta un rapporto e una domanda [trad.].

2 Se vi è un bisogno di protezione per problemi di dipendenza, le persone tenute a serbare il segreto d’ufficio o professionale ne sono liberate nei confronti dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti. [trad.].

VS Art. 54 Jugendgesetz [legge sulla gioventù]11

1 Chiunque, nell’esercizio a titolo principale, accessorio o ausiliario di una professione, di un mandato o di una funzione in relazione con minori, prende atto di una situazione che espone a pericolo lo sviluppo di un minore e non può porvi rimedio, è tenuto ad avvisare il suo superiore o, in sua assenza, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti [trad.].

1.2.4 Diritti d’avviso nel Codice penale

Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità di protezione dei minori (art. 354 CP). Questa norma contraddice parzialmente la normativa di diritto civile secondo cui, in questi casi, le persone che esercitano un’attività ufficiale hanno un obbligo d’avviso (cfr. n. 1.2.1). In quanto norma più recente, prevale la regola del diritto in materia di protezione degli adulti (art. 443 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2013).

1.2.5 Diritti di avviso in leggi speciali

La legge concernente l’aiuto alle vittime di reati12 prevede un obbligo particolare di mantenere il segreto corredato da uno speciale diritto di avvisare l’autorità tutoria. Il consultorio può informare l’autorità tutoria o denunciare il reato all’autorità di perseguimento penale, se l’integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minore è seriamente minacciata (art. 11 cpv. 3 LAV).

Anche la legge sugli stupefacenti prevede una facoltà di segnalazione13. I destinatari della segnalazione non sono tuttavia le autorità di protezione dei minori, bensì le istituzioni cantonali di cura o di aiuto sociale competenti. I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori

9

RS JU 853.21

10

sGS 311.2

11

SGS 850.4

12Legge del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV); RS 312.5.

13Legge del 3 ott. 1951 sugli stupefacenti (LStup); RS 812.121.