Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine

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Autori: età

superiore a 18 anni 941 (82,8 %)

inferiore a 18 anni 101 (9,5 %)

inferiore e superiore a 18 anni 10 (0,9 %)

(più autori)

età ignota / nessuna indicazione 77 (6,8 %)

Si registrano autori di età inferiore ai 18 anni soprattutto nei casi di abuso sessuale (24,3 % dei casi).

Misure di protezione dei minori

già avviate da un altro servizio 271 (23,9 %)

Segnalazione di esposizione a pericolo da parte del gruppo Pro- 255 (22,4 %)

tezione dei minori

Raccomandazione del gruppo Protezione dei minori di segnala- 112 (9,9 %)

re l’esposizione a pericolo

Provvedimenti penali

già avviati da un altro servizio 147 (12,9 %)

indotte dal gruppo Protezione dei minori 58 (5,1 %)

raccomandate dal gruppo Protezione dei minori 50 (4,4 %)

In Svizzera non esiste una statistica sulle ripercussioni finanziare – in particolari i costi sanitari – del maltrattamento di minori.

2 La nuova normativa proposta

2.1 Obiettivo della revisione

L’introduzione di un obbligo generale di avvisare l’autorità di protezione dei minori ha l’obiettivo di proteggere i minori. Non vi è dubbio che il maltrattamento di un minore ne espone a pericolo il bene. Poiché l’obbligo di avviso deve avere anche un effetto preventivo sui maltrattamenti, la revisione tiene conto anche di altre situazioni di rischio che potrebbero mettere in pericolo il bene del minore.

La revisione intende inoltre unificare il disciplinamento dell’avviso, facendone una soluzione standard da applicare in ogni Cantone. Gli specialisti che operano in diversi Cantoni non dovranno più attenersi a regole differenti e quindi l’unificazione serve anche alla certezza del diritto. I Cantoni potranno tuttavia continuare a prevedere avvisi nei settori di loro competenza, ad esempio nei settori della sanità, della polizia e della scuola.

2.2 Persone tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori

Secondo il diritto federale vigente, soltanto le persone che esercitano un’attività ufficiale sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori della sospetta esposizione a pericolo di un minore (Art. 443 cpv. 2 CC1 in combinazione con l’art. 314 cpv. 1). La protezione del mi-