Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 24 pagine
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Patto I dell’ONU70 e da varie disposizioni della Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (in particolare art. 3 n. 2, art. 18 n. 2, art. 19, 20, 23, 32-36, 39).
6.3 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto non prevede deleghe di competenze legislative.
6.4 Protezione dei dati
Il diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è applicato dalle autorità cantonali. Per tale motivo si applicano le leggi cantonali sulla protezione dei dati (art. 2 cpv. 1 e contrario LPD). In relazione alle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati, le disposizioni del diritto civile vanno considerate lex specialis. La normativa sull’avviso proposta in questa sede prevale sulle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.
70 Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I dell’ONU); RS 0.103.1, approvato dall’Assemblea federale il 13 dic. 1991.