Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine
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AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, ZH, Greenpeace [14], chemsuisse [17], pharma [20] e VKCS [27] si oppongono a un’eccezione dell’esclusione della vendita a libero servizio per i prodotti chimici del gruppo 2 per cui è garantito che alla fornitura è osservato l'obbligo di informazione secondo l’articolo 65 capoverso 2. Chiedono quindi, esplicitamente o implicitamente, lo stralcio della nuova lettera b del capoverso 2.
L’obiettivo principale dell’esclusione della vendita a libero servizio è di garantire che i clienti ricevano una consulenza competente al momento della fornitura dei prodotti, per cui finora le due disposizioni sono sempre state strettamente associate. Dissociarle nel modo proposto rende obsoleta la limitazione della vendita a libero servizio.
L’esperienza dimostra che la limitazione della vendita a libero servizio è rispettata e pone relativamente pochi problemi. L’obbligo di fornire informazioni, invece, è applicato soltanto in modo molto lacunoso. BE e Chemsuisse [17] considerano irrealistico aspettarsi che il personale di cassa fornisca al cliente le informazioni prescritte sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento nel corso di un’ordinaria transazione di pagamento.
Ci si deve attendere che sia principalmente la grande distribuzione a fare un uso attivo di questa eccezione, soprattutto per i detergenti corrosivi e per i prodotti che liberano gas di cloro in caso di impiego non appropriato. Dato il numero di incidenti già elevato e in costante aumento, non sono auspicabili agevolazioni del commercio di questi prodotti.
Infine, esporre prodotti chimici del gruppo 2 negli scaffali rappresenta una violazione dell’articolo 62 capoverso 2, secondo il quale questi prodotti devono essere conservati in modo da non essere accessibili alle persone non autorizzate.
Secondo ASA [05] e VSF [34], l’esclusione dalla vendita a libero servizio dei prodotti etichettati con l’indicazione di pericolo H372 (Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta) è in contrasto con il diritto europeo vigente. In futuro, riguarderà prodotti interessati dalla riclassificazione dello stirene (H372 dal 1° gennaio 2016) attualmente offerti nella vendita a libero servizio nei negozi di fai-da-te.
IG DHS [16] e Coop [32] chiedono lo stralcio dell’articolo 63, per analogia con il diritto europeo. L’articolo 65 capoverso 2 continua a garantire che i consumatori siano informati sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento appropriato.
Articolo 64 Limitazioni della fornitura
pharma [20] chiede di riformulare il capoverso 3 in modo che i punti vendita non siano più obbligati a verificare la capacità di discernimento.
Articolo 65 Obblighi particolari concernenti la fornitura
BL propone di concretizzare a livello di ordinanza (p. es. in un nuovo cpv. 2bis) le prescrizioni relative alla vendita per corrispondenza dei prodotti chimici del gruppo 2 (p. es. su Internet). Tale modalità di vendita, infatti, limita la possibilità di rispettare le prescrizioni in materia di fornitura.
Articolo 66 Conoscenze specifiche per la fornitura
LU, NW, OW, TI e chemsuisse [17] suggeriscono di riformulare e completare il capoverso 1 lettera a: «le sostanze e i preparati del gruppo 1 a utilizzatori professionali i quali non le immettono sul mercato in altra forma;». In tal modo è impiegato un termine definito al titolo primo.
BE chiede di riformulare il capoverso 1 come segue, al fine di garantire che non soltanto il personale di vendita, ma anche gli addetti alla consulenza possiedano conoscenze specifiche:
«Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce, a titolo commerciale:
a. le sostanze e i preparati del gruppo 1 a utilizzatori professionali od offre loro consulenza sull’impiego delle sostanze e dei preparati;
15/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015