Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

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pompiers [22] propone di descrivere anche le situazioni a rischio nella definizione degli scenari di esposizione.

Articolo 3 Sostanze e preparati pericolosi

pharma [20] propone di evitare per quanto possibile i rinvii e, quando sono indispensabili, di definire i termini impiegati.

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato

Capitolo 1: Controllo autonomo

Sezione 1: Principio

Articolo 5

LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] suggeriscono di intitolare l’unico articolo di questa sezione «Principi del controllo autonomo», a causa del suo ruolo centrale.

AG, GR, LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] propongono di introdurre un nuovo capoverso 6:

«Il dipartimento competente disciplina nel dettaglio i requisiti per le persone incaricate del controllo autonomo secondo i capoversi 1-4. Nel suo disciplinamento, tiene conto della loro formazione e del loro perfezionamento professionali, nonché degli obiettivi di protezione.»

La legislazione svizzera in materia di prodotti chimici non esige alcuna qualifica professionale per valutare, nel quadro del controllo autonomo, se le sostanze e i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente, e neppure per classificare, etichettare e imballare i prodotti chimici o per redigere schede di dati di sicurezza, relazioni sulla sicurezza chimica e scenari di esposizione.

Questi compiti sono particolarmente impegnativi e necessitano, con l’introduzione del sistema GHS, di conoscenze specifiche ancora maggiori rispetto al passato. Occorre quindi approfittare di questa revisione per creare le condizioni che permetteranno di colmare tale lacuna. chemsuisse [17] propone di affidare al dipartimento competente il disciplinamento mediante ordinanza dei requisiti in materia di conoscenze specifiche per le persone responsabili del controllo autonomo di cui all’articolo 5 LPChim e 26 LPAmb.

VD propone di aggiungere un capoverso che disciplinerebbe la questione della formazione e della qualifica delle persone incaricate di redigere schede di dati di sicurezza (cfr. commenti simili relativi all’articolo 20). VD ammette tuttavia che, in assenza di una disciplina comparabile a livello europeo, una simile misura può costituire una discriminazione per i fabbricanti svizzeri.

GE chiede che, nel quadro del controllo autonomo, i fabbricanti siano tenuti a valutare l’invecchiamento, in particolare dei materiali da costruzione, e il loro intero ciclo di vita.

APDP.ch [04] deplora che le autorità non abbiano fiducia nelle imprese e che cerchino di disciplinare ogni dettaglio; in fin dei conti, sono le imprese ad assumersi la responsabilità verso i clienti e a sostenere i rischi.

FRC [13] chiede di precisare i metodi con cui le imprese effettuano il controllo autonomo.

Greenpeace [14] chiede lo stralcio del capoverso 3, perché tali disposizioni sono già previste al capoverso 2.

Sezione 2: Classificazione delle sostanze e dei preparati

10/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015