Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

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esaminare la possibilità di vietare la fornitura di prodotti fitosanitari agli utilizzatori privati.

4.3 Nuovi articoli da definire

BE, GL, LU, SH, ZG e ZH chiedono di reintrodurre in un nuovo articolo l'obbligo per qualsiasi punto vendita che fornisce sostanze pericolose di ritirarne i residui dagli utilizzatori non professionali. Questa domanda si fonda sull’articolo 22 LPChim e sul relativo testo del messaggio. Infatti è possibile garantire la protezione soltanto con un'elevata densità di punti di restituzione.

BL chiede un nuovo articolo concernente l'obbligo di restituzione. Ciò permetterebbe di risolvere l’incoerenza tra l’OPChim, da un lato, e l’OBioc e l’OPF, dall’altra.

4.4 Ulteriori richieste di modifica di altri atti normativi

OBioc e OPF, cfr. 4.2, allegato 6

Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (RS 813.131.21)

BE, BL, BS, FR, LU, NW, OW, TG, ZH e chemsuisse [17] chiedono di inserire all’articolo 3 «Nozioni fondamentali» un obbligo concreto di seguire un perfezionamento per tutti i titolari di un certificato conseguito prima del 2009. Questi perfezionamenti devono essere riconosciuti dall’UFSP e devono essere comprovabili dai partecipanti con un apposito documento.

Le modifiche sostanziali del sistema di classificazione ed etichettatura e il profondo adeguamento degli obblighi che ne è risultato giustificano l’introduzione di un obbligo generale di perfezionamento per tutti i titolari di certificati e diplomi riconosciuti conseguiti prima del 2009, ovvero prima dell’introduzione del GHS nel diritto svizzero.

In tal modo è possibile garantire che l’insieme delle persone tenute a possedere competenze specifiche conosca i nuovi obblighi in materia di fornitura legati all’etichettatura, comprenda l’etichettatura GHS e sia in grado di informare correttamente i clienti sulla nuova etichettatura e sul suo significato.

TI propone un obbligo generale di seguire un perfezionamento dopo 5–10 anni.

Inoltre, BE, BS, LU, NW, OW e chemsuisse [17] chiedono di adeguare i requisiti in materia di nozioni fondamentali in modo che i corsi che permettono di acquisire le competenze specifiche possano essere meglio adattati alle esigenze dei diversi gruppi target.

La richiesta è motivata dal fatto che l’obbligo di fornire informazioni al momento della fornitura di prodotti chimici del gruppo 2 al pubblico è applicato soltanto in modo molto lacunoso. Ciò è dovuto, tra l’altro, al fatto che i corsi di conoscenze specifiche sono molto generici e non possono rispondere alle esigenze specifiche dei diversi settori.

I requisiti in materia di obbligo di fornire informazioni, così come le condizioni e le esigenze dei partecipanti, sono molto diversi per i commercianti di prodotti chimici del gruppo 1, per il commercio al dettaglio di prodotti del gruppo 2 o per la fornitura di spray al peperoncino (cfr. richiesta relativa all’art. 69).

Sarebbe anche adeguato stabilire le competenze specifiche fondamentali necessarie per poter fornire prodotti fitosanitari (cfr. richiesta di modifica dell’art. 64 OPF).

TI chiede di armonizzare la terminologia in italiano e di tradurre sistematicamente «Sachkenntnis» con «conoscenza tecnica».

20/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015