Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 71 Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti

FRC [13] chiede, in riferimento al capoverso 2 lettera b, che il consumatore non debba domandare se un oggetto contiene sostanze estremamente preoccupanti e attendere la risposta fino a 45 giorni, ma che sia informato della presenza di tali sostanze con un’indicazione direttamente sull’imballaggio. Greenpeace [14] propone invece che l’utilizzatore privato sia informato «in modo spontaneo».

Titolo sesto: Esecuzione

Capitolo 1: Confederazione

Sezione 2: Controllo delle vecchie sostanze

Articolo 81

APDP.ch [04] respinge categoricamente la procedura prevista al capoverso 3, che genera un onere supplementare per il fabbricante.

Greenpeace [14] segnala che occorre stralciare « => ne concerne que d et i » nella versione tedesca, alla fine del capoverso 2.

Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza

Articolo 82 Verifica del controllo autonomo

APDP.ch [04] deplora che il capoverso 6 (e, più in generale, l’OPChim) non preveda un termine per la liquidazione delle scorte e chiede che una sostanza o un prodotto possano continuare a essere liquidati per almeno un anno e utilizzati per almeno un altro anno dopo il ritiro dell’autorizzazione.

Sezione 4: Adeguamenti alle prescrizioni tecniche

Articolo 85

BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] sono favorevoli, in linea di principio, alla proposta di affidare agli uffici federali il compito di adattare i requisiti tecnici previsti agli allegati 2, 3 e 4.

Nel contempo, BS, FR, GR, LU, NW, OW, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] segnalano che le cerchie interessate dovrebbero essere informate con sufficiente anticipo delle modifiche apportate. Occorre consultare gli attori interessati prima di adottare modifiche importanti.

Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi

Articolo 86

Greenpeace [14] chiede lo stralcio di questo articolo, perché questi compiti devono rimanere di competenza delle autorità federali.

Sezione 6: Emolumenti

Articolo 87

APDP.ch [04] fa notare che gli emolumenti sono troppo elevati per le PMI.

Per SKW [23], gli emolumenti per le notifiche di nuove sostanze in Svizzera dovrebbero basarsi soltanto sulle quantità commercializzate in Svizzera.

17/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015