Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

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Capitolo 2: Cantoni

Sezione 2: Controllo dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Articolo 91

BL, LU, NW, OW, TG, TI e chemsuisse [17] chiedono di integrare li capoverso 1 con un rinvio all’articolo 69, perché i Cantoni devono anche controllare se sono rispettate le disposizioni relative all’utilizzazione dei prodotti destinati all’autodifesa (art. 69).

4.2 Richieste relative agli allegati Allegato 1 Equivalenze di espressioni, atti normativi e singole disposizioni Numero 1

VD chiede di armonizzare l’acronimo della «Caisse nationale d’assurance»: occorre utilizzare «CNA» o «SUVA» in tutta la versione francese.

Chemsuisse [17] segnala la necessità di modificare il rinvio per l’espressione «prodotto intermedio» («art. 2, cpv. 2, lett. d j»).

AG, LU, NW, OW, TG, ZG e chemsuisse [17] suggeriscono di aggiungere il termine «consumatore» e il suo corrispondente svizzero («utilizzatore privato»). Nel diritto europeo, infatti, «consumatore» designa esclusivamente i consumatori finali privati. Occorre quindi indicare chiaramente che questo termine non comprende l’«utilizzatore professionale» ai sensi dell’OPChim (cfr. «utilizzatore a valle»).

LU, TG e chemsuisse [17] propongono di verificare l’equivalenza proposta per la nozione di «fabbricante, fornitore, importatore, utilizzatore a valle» e, se del caso, di differenziarla.

Tale equivalenza, infatti non è pertinente o è difficilmente comprensibile:

 l’articolo 2 capoverso 1 lettera c cui si rinvia non esiste;

 il «fornitore» secondo il diritto europeo non ha automaticamente gli stessi obblighi del fabbricante

secondo il diritto svizzero. Si tratta piuttosto di una persona responsabile dell’immissione sul mercato di prodotti chimici ai sensi della LPChim (cfr. art. 2 n. 26 del regolamento UE-CLP e art. 3 n. 32 del regolamento UE-REACH). È quindi necessario distinguere questo termine dagli altri figuranti nella tabella delle equivalenze;

 allo stesso modo, di norma l’«utilizzatore a valle» secondo il diritto europeo non ha gli stessi obblighi

che il diritto svizzero impone al fabbricante. Si tratta piuttosto di un «utilizzatore professionale» ai sensi dell’OPChim (cfr. art. 2 n. 19 del regolamento UE-CLP e art. 3 n. 13 del regolamento UE-REACH). Occorre quindi indicare questo termine separatamente.

ALANTANA [31] si stupisce che «quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica» sia presentato come equivalente di «alla scheda di dati di sicurezza devono essere allegati gli scenari di esposizione», poiché si tratta di due cose diverse.

Numero 2

LU, TG e chemsuisse [17] raccomandano di verificare i titoli degli atti normativi europei indicati al numero 2 e di aggiornarli, poiché alcuni di essi sono stati sostituiti da altri più recenti.

18/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015