Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine
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un'utilizzazione in quantità pari o superiore a una tonnellata.
Articolo 19 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza
Greenpeace [14] chiede di ridurre, alla lettera d, i limiti di concentrazione delle sostanze pericolose allo 0,1 per cento del peso e allo 0,1 per cento del volume, analogamente alle disposizioni dell’articolo 19 lettere e ed f.
Articolo 20 Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura
AG, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SO, ZG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] suggeriscono che il DFI definisca qualifiche professionali minime per le persone incaricate di redigere schede di dati di sicurezza, come previsto dal capoverso 3. La richiesta viene motivata con la qualità spesso scarsa di queste schede. ZG propone di esplicitare nel rapporto esplicativo l’importanza di tali schede e le conseguenze che potrebbe avere una rinuncia a prescrivere requisiti minimi in materia di conoscenze specifiche.
Per ragioni di certezza del diritto, pharma [20] chiede di disciplinare i requisiti relativi alla scheda di dati di sicurezza in un allegato dell’OPChim piuttosto che rinviare al diritto europeo.
Articolo 21 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza
LU, NW, OW, TI e chemsuisse [17] approvano la precisazione secondo la quale occorre consegnare una scheda di dati di sicurezza anche ai commercianti.
ZH suggerisce che le modalità di consegna della scheda indicate al capoverso 3 lettera c siano periodicamente riesaminate e, se del caso, adattate per mantenere il passo con le costanti evoluzioni tecnologiche.
FRC [13] chiede che anche gli utilizzatori privati possano chiedere la SDS.
Greenpeace [14] raccomanda lo stralcio, per motivi linguistici, dell’avverbio «solo» alla fine del capoverso 1, e chiede di completare il capoverso 2 lettera a aggiungendo «ai sensi dell’articolo 19 lettere a– g» (al posto di «a–c»), stralciando il capoverso 2 lettera b.
pharma [20] è favorevole alla disposizione del capoverso 1 e del capoverso 3 lettera c relativa alla consegna nell’ambito del commercio al dettaglio (consegna su supporto cartaceo su domanda) e domanda se il capoverso 2 si applica anche alla consegna nel commercio al dettaglio.
Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze
Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
Articolo 24 Obbligo di notifica
VD chiede di armonizzare nella versione francese i termini che designano la liberazione di sostanze, nell’articolo 24 (cpv. 1, lett. c, «rejetée» e cpv. 3 «libérée») e nell’articolo 56 («dispersion»).
Articolo 25 Quantità determinante di sostanza
ECOSWISS [09], SKW [23], ScInd [24], Textiles [26], VSS [29] e VSLF [30] auspicano che la «quantità determinante» si riferisca direttamente alla quantità rilevante per la Svizzera (cfr. 3.4) e propone quindi di stralciare le lettere a e d, modificando la lettera c come segue: «se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera: la quantità importata annualmente in Svizzera.»
Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
12/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015