Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

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1 Situazione iniziale

L’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni di immissione sul mercato e d’utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l’ambiente. Al momento della sua entrata in vigore, nell’agosto 2005, l’OPChim era ampiamente in sintonia con le direttive europee in materia. L’armonizzazione con il diritto europeo permette di seguire l’evoluzione del progresso tecnico e quindi di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, ma anche di evitare ostacoli tecnici al commercio.

Dal 2005 la legislazione europea sulle sostanze chimiche ha subito notevoli modifiche in seguito all’entrata in vigore dei seguenti regolamenti:

a) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,

concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento UE-REACH);

b) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,

relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)

n. 1907/2006 (regolamento UE-CLP). Questo regolamento introduce nell’Unione Europea (UE) il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) proposto dall’ONU.

Per mantenere in Svizzera un livello di protezione della salute e dell’ambiente simile a quello dell’UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario rivedere a intervalli regolari la legislazione sui prodotti chimici, tanto più che i rimandi al diritto europeo devono sempre essere statici. Dal 2005 l’OPChim è già stata riveduta quattro volte.

L’introduzione del nuovo sistema di classificazione e di etichettatura (GHS) avviene in maniera scaglionata sul modello europeo:

 con la terza revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, è stata introdotta la pos-

sibilità di adottare questo sistema dapprima su base volontaria, fissandone l’obbligatorietà dal 1° dicembre 2012 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per i preparati;

 con la quarta revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, sono state adeguate al

sistema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura delle sostanze;

 la presente revisione totale dell’OPChim ha come obiettivo principale di adeguare al sistema GHS

le condizioni di classificazione e di etichettatura dei preparati a partire dal 1° giugno 2015 e portare così a termine l’introduzione del nuovo sistema.

Tale revisione dell’OPChim deve prendere la forma di una revisione totale per le seguenti ragioni:

 con la presente revisione si conclude il passaggio al nuovo sistema di classificazione e di etichettatura. Il completamento del cambio di sistema merita una forma nuova e omogenea, ovvero un’ordinanza senza troppe disposizioni abrogate o introdotte;

 con la presente revisione sono abrogati molti articoli e in molti punti rimarrebbero quindi «lacune» relativamente grandi.

Di conseguenza sono stati rinumerati tutti gli articoli dell’OPChim. Inoltre, la struttura del titolo secondo è stata leggermente modificata: le disposizioni sull’imballaggio, sull’etichettatura e sulla scheda di dati di sicurezza sono state raggruppate nel capitolo relativo al controllo autonomo. In questo modo il testo ha una migliore coerenza interna.

È stato inoltre necessario modificare l’ordine degli allegati. Gli allegati 1, 2 e 4 sono stati abrogati. Rimangono quindi gli allegati 3, 5, 6 e 7 della vecchia versione dell’ordinanza ai quali si aggiunge un nuovo

2/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015