Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine
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Articolo 41 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di comunicazione
Greenpeace [14] chiede che il termine sia portato a 60 giorni, come per la notifica (art. 40).
Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura
Articolo 44 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti
VD e Greenpeace [14] chiedono di precisare l’espressione «in quantità sensibilmente maggiori» alla lettera c. Per Greenpeace [14], va quantificato anche il termine «differenze» alla lettera d.
Capitolo 3: Obbligo di annuncio
Articolo 48 Sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio
AG, AI, AR, LU, NW, OW, TG, TI, Greenpeace [14] e chemsuisse [17] chiedono di adeguare l’articolo 48 in modo che il fabbricante debba comunicare all’organo di notifica le sostanze e i preparati menzionati nell’articolo 19 al più tardi al momento della prima fornitura a terzi o del primo impiego professionale o commerciale. Per garantire che le informazioni necessarie in caso di emergenza siano immediatamente disponibili, queste devono figurare nel registro dei prodotti al più tardi al momento dell'immissione in commercio o del primo impiego di un prodotto.
Secondo AG, Greenpeace [14] e chemsuisse [17], tale modifica non comporterebbe un onere supplementare per le imprese: i dati necessari devono essere già stati elaborati nel quadro del controllo autonomo prima dell’immissione in commercio, che quindi è il termine ultimo entro il quale devono essere disponibili in ogni caso.
Articolo 51 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo
LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] chiedono di ampliare la lettera a: «mediante un modulo elettronico, in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica, oppure, in casi motivati, mediante un modulo stampato predisposto per il trattamento elettronico». AI e AR sostengono tale richiesta senza proporre una formulazione. ZG propone la formulazione «o in forma di un modulo stampato compilato elettronicamente».
Per le imprese che commercializzano soltanto singoli prodotti (di norma microimprese), sarebbe eccessivo doversi familiarizzare con l’annuncio in formato elettronico. È quindi necessario continuare a offrire la possibilità di trasmetterlo in forma cartacea in casi eccezionali e debitamente motivati.
Chemsuisse [17] richiama inoltre l’attenzione sull’importanza, per le persone che annunciano i prodotti, di avere accesso a un’interfaccia elettronica.
Articolo 54 Eccezioni all’obbligo di annuncio
pharma [20] chiede di aumentare l’eccezione prevista alla lettera i a 500 ml.
Titolo quarto: Regole di comportamento per l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti
Capitolo 1: Disposizioni generali
Articolo 55 Rispetto delle indicazioni del fabbricante
AG, BL, BS, LU, NW, OW, TG, TI, ZG e chemsuisse [17] propongono di completare il capoverso 2: «Le informazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza […]». La proposta si fonda sulla possibilità, in base all’articolo 31 del regolamento UE-CLP, di prevedere eccezioni per determinati casi in cui l'etichetta di pericolo non può essere apposta sull’imballaggio. In questi casi, occorre tenere conto in particolare dei dati che non figurano su quest’ultimo.
13/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015