Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

A causa della presenza di sostanze tossiche negli immobili, GE propone d’includere esplicitamente nel controllo autonomo l’intero ciclo di vita dei materiali da costruzione.

TG propone un obbligo di perfezionamento per i titolari di vecchie prove della competenza specifica.

TI chiede di armonizzare i diversi termini impiegati per «Sachkenntnis» nella versione italiana dell’OP-Chim («conoscenze specifiche») e nell’ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (RS 813.131.21; «competenze specifiche»).

EPFL [33] segnala che occorre anche aggiornare i rinvii all’OPChim figuranti all’articolo 1 lettera f dell’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2).

FRC [13] ritiene che sia necessaria una legislazione specifica per le nanotecnologie (legge sulle nanotecnologie).

Per evitare il fenomeno del «greenwashing», FRC [13] chiede il mantenimento di due articoli (gli attuali articoli 45 «Divieto di etichettare in modo ingannevole» e 75 «Pubblicità») al posto del solo articolo 60 e auspica che sia mantenuto un elenco delle menzioni vietate, come quello contenuto nell’attuale articolo 45. È necessario completare quest’ultimo aggiungendo formulazioni quali «delicato per la pelle», «ipoallergenico» e «biodegradabile». Chiede anche di vietare le immagini che banalizzano i rischi (p. es., una farfalla, un uccello o un pesce su sfondo blu).

pompiers [22] auspica che l’ordinanza sia completata e chiarita per quanto concerne gli scenari in caso di incidente.

4 Risultati relativi ai singoli articoli o capitoli

4.1 Richieste relative agli articoli esistenti

Titolo primo: Disposizioni generali Articolo 2 Definizioni

AG, FR, GE, GR, LU, NW, OW, TG, ZG, chemsuisse [17] e VKCS [27] sono favorevoli alla ridefinizione e al chiarimento dei termini legati alla fornitura di prodotti chimici al capoverso 2 lettere a, b e c.

AG, AI, AR, BL, FR, GR, LU, NW, OW, TI, ZG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] propongono di definire nell’OPChim in forma appropriata il termine «miscela», con lo stesso significato dei «preparati» della LPChim, e di impiegare questo termine in tutta l’ordinanza, allo scopo di armonizzare la terminologia con quella del diritto europeo (in particolare il regolamento UE-CLP).

AI propone inoltre, per motivi analoghi, la definizione di «manufatto» anziché di «oggetto».

SGV [03] e Suissetec [25] chiedono di precisare la nozione di «fabbricante» (cfr. n. 3.6).

VD fa notare che, al capoverso 1 lettera b numero 2, manca la definizione delle persone che modificano la composizione di un prodotto.

Greenpeace [14] ritiene necessario raggruppare i termini e definire «preparato» e «generatore aerosol». Nella definizione di «utilizzatore professionale», al capoverso 2 lettera a numero 2, Greenpeace [14] chiede di stralciale l’aggiunta: « - ogni persona giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera per utilizzarli nell’ambito di un’attività di pubblica utilità;».

pharma [20] chiede di definire le espressioni «elenco delle sostanze candidate», «sostanza pericolosa» e «preparati non pericolosi».

9/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015