Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

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rinunciare a numerose importazioni. Questi partecipanti chiedono quindi di modificare l’articolo 25 (cfr.

n. 4.1, art. 25).

ALANTANA [31] auspica che le sostanze per le quali l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha già pubblicato un fascicolo di registrazione non siano soggette a notifica.

Greenpeace [14] approva le precisazioni apportate.

3.5 Semplificazione dell'adeguamento indipendente delle disposizioni tecniche

Swissmem [08], Greenpeace [14] e Textiles [26] accolgono positivamente il fatto che alcune disposizioni tecniche siano state trasferite negli allegati e che la competenza per il loro adeguamento sia stata delegata agli uffici federali. Swissmem [08] e Textiles [26] si attendono che questi ultimi coinvolgano sufficientemente gli attori al momento della modifica.

3.6 Chiarimento degli attori nella fornitura dei prodotti chimici / definizioni

AG, AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, UR, ZG, Swissmem [08], Greenpeace [14], chemsuisse [17], pharma [20], Textiles [26] e VKCS [27] approvano il chiarimento dei termini impiegati per designare gli attori nel campo dei prodotti chimici. Per BL e pharma [20], la certezza del diritto ne risulta rafforzata.

BE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR e chemsuisse [17] suggeriscono di verificare ed eventualmente armonizzare i nomi degli attori nelle limitazioni e nei divieti dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) al momento dell’adeguamento degli atti che rinviano all’OP-Chim.

Secondo AI, AR, BE, FR, GR, LU, SO, TG, TI, ZG e chemsuisse [17], si dovrebbe impiegare il termine «miscela» al posto di «preparato», per analogia con il diritto europeo. Le definizioni svizzere ed europee sono infatti equivalenti.

AI e AR sono inoltre favorevoli a che il termine «oggetto» sia sostituito con «manufatto».

SGV [03] chiede, per quanto riguarda le definizioni figuranti all’articolo 2, di redigere un elenco esaustivo delle attività per le quali esiste la possibilità di un'inversione dei ruoli (utilizzatore professionale -> fabbricante). Senza un elenco di questo genere, l’ordinanza rimane troppo aperta e vaga, e quindi, in una certa misura, arbitraria. Suissetec [25] chiede di precisare che le imprese di tecnica della costruzione non siano considerate come fabbricanti quando travasano prodotti refrigeranti negli impianti.

3.7 Emolumenti

APDP.ch [04] fa notare che gli emolumenti sono troppo elevati per le PMI.

SKW [23] e ScInd [24] ritengono che gli emolumenti per le notifiche di nuove sostanze dovrebbero basarsi unicamente sulle quantità commercializzate in Svizzera.

3.8 Agevolazioni nel commercio di prodotti chimici particolarmente pericolosi e di prodotti destinati all’autodifesa

Il progetto di revisione propone di introdurre una nuova eccezione alla limitazione della vendita a libero servizio e di rinunciare a esigere conoscenze specifiche per il commercio di prodotti destinati all’autodifesa, due proposte respinte da AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, VD, TG, TI, UR, ZG, chemsuisse [17] e VKCS [27].

7/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015