Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine
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Articolo 6 Classificazione delle sostanze
AI, AR, BL, BS, LU, NW, OW, TG, VD, ZG e chemsuisse [17] chiedono di sostituire l’espressione «classificazione ufficiale» impiegata nei capoversi 2 e 4 con «classificazione armonizzata».
Fanno valere che nell’allegato VI del nuovo regolamento UE-CLP figura un elenco di «classificazioni ed etichettature armonizzate», la cui importanza e carattere vincolante sono leggermente cambiati rispetto all’attuale «classificazione ufficiale»: le classificazioni indicate in questo elenco non sono esaustive e il fabbricante deve aggiungervi, se del caso, le altre proprietà pericolose.
Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati
Articoli 8 - 11
pharma [20] chiede di riprendere i requisiti direttamente nell’ordinanza anziché rinviare al diritto europeo.
Articolo 8 Imballaggio
BL auspica che nei requisiti in materia di imballaggio siano concretizzate le disposizioni sulle pratiche «ingannevoli per il consumatore».
Articolo 10 Etichettatura
BL chiede di esplicitare, in un punto adatto, i requisiti dell’allegato 1 del regolamento UE-CLP relativi alle dimensioni dell’etichettatura per gli imballaggi con una capacità fino a 3 litri. L’indicazione «se possibile» rende difficoltosa l'adozione di formati adeguati.
FRC [13] chiede che l’UFSP rediga una guida per garantire la qualità degli elementi dell’etichettatura, definendo le dimensioni minime dei caratteri, il contrasto con lo sfondo e le dimensioni dell’etichetta.
Articolo 12 Deroghe alle disposizioni di etichettatura
Greenpeace [14] propone lo stralcio del capoverso 1 lettera b, perché non esiste una soglia al di sotto della quale la quantità di un prodotto chimico pericoloso è sufficientemente piccola da non presentare alcun rischio.
pharma [20] auspica che le deroghe concesse sinora conservino la stessa validità.
Articoli 14 e 15
pompiers [22] fa notare che, in caso di intervento dei pompieri, è necessario conoscere l’identità del prodotto chimico. È opportuno tenerne conto.
Articolo 15 Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo
VD osserva che il termine «CAS» (Chemical Abstract Services) non è definito.
Sezione 4: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati
Articolo 16 Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione
Greenpeace [14] propone lo stralcio delle deroghe previste al capoverso 3, perché ritiene che debba essere obbligatorio elaborare uno scenario di esposizione nel caso della fornitura di prodotti chimici per
11/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015