Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

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Articolo 57 Custodia

Per la stessa ragione citata in relazione all’articolo 55, AG, LU, NW, OW, TG, TI e chemsuisse [17] propongono di completare il capoverso 1 come segue: « [...] figurano sull’imballaggio, sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza.»

LU, NW, OW, TG e Chemsuisse [17] chiedono di completare il capoverso 6 lettera c: « […] devono essere conformi ai requisiti secondo l’articolo 35 paragrafi 1 e 3, nonché paragrafo 2, prima frase, del regolamento UE-CLP.». In particolare è necessario indicare chiaramente che gli imballaggi non devono attirare la curiosità dei bambini.

pharma [20] chiede di definire direttamente nell’ordinanza i requisiti relativi all’imballaggio di cui al capoverso 6.

Articolo 60 Pubblicità

FRC [13] chiede di completare l'elenco di cui al capoverso 2 con espressioni quali «naturale al 95 %».

pharma [20] ritiene che non sia chiaro a quali prodotti si applicano le disposizioni dei capoversi 3 e 4 e propone, anche in questo caso, di evitare i rinvii.

pharma [20] suggerisce di sostituire, al capoverso 5, il termine «impiego» con «impiego previsto».

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Articolo 61 Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Secondo VD, i criteri per l’inclusione nei gruppi 1 e 2 non sono chiari, soprattutto per i preparati che contengono sostanze dei gruppi 1 e 2. Sarebbe preferibile stabilire un ordine di priorità, escludendo per esempio dal gruppo 2 le sostanze già classificate nel gruppo 1.

FRC [13] constata che è difficile distinguere i prodotti del gruppo 1 da quelli del gruppo 2. Chiede dunque di intensificare la campagna d’informazione.

Articolo 62 Conservazione

LU, NW, OW, TG e chemsuisse [17] propongono di modificare il capoverso 3 da «con i corrispondenti simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo» a «con i simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo ad essi applicabili». L’attuale formulazione («corrispondenti»), infatti, può far credere che debbano essere apposti soltanto i simboli di pericolo o i pittogrammi di pericolo rilevanti per la classificazione nel gruppo 1 o 2.

AG, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, TG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] chiedono di inserire, dopo il capoverso 3, un nuovo capoverso secondo il quale i prodotti chimici che presentano proprietà pericolose per la salute non possono essere conservati o esposti su scaffali aperti senza sorveglianza all’esterno dei locali di vendita. La richiesta è motivata dal fatto che i prodotti chimici pericolosi per la salute, per i quali in linea di principio non può essere esclusa la vendita a libero servizio, sono spesso esposti su scaffali posizionati davanti alle stazioni di servizio o sui marciapiedi davanti ai negozi, e quindi liberamente accessibili anche ai bambini. Queste pratiche presentano un rischio considerevole.

Così facendo, i commercianti infrangono regolarmente il loro obbligo di diligenza, trasgredendo i consigli di prudenza S2 (o P102, «Tenere fuori dalla portata dei bambini»). Completare l’articolo in tal modo, dunque, non costituisce un inasprimento della legislazione, ma piuttosto un chiarimento.

Articolo 63 Esclusione della vendita a libero servizio

14/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015