Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine

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Tali agevolazioni riguarderebbero infatti, da un lato, i detergenti corrosivi e, dall’altro, gli spray al peperoncino. Per questi partecipanti non vi è ragione di allentare le disposizioni che disciplinano la fornitura dei prodotti rientranti nelle due categorie a rischio elevato, favorendone così la vendita. ZG suggerisce di assoggettare i prodotti destinati all’autodifesa alla legislazione sulle armi.

IG DHS [16] e Coop [32] sostengono un recepimento coerente del diritto europeo e chiedono la liberalizzazione della vendita a libero servizio (cfr. art. 63).

3.9 Limitazione della vendita a libero servizio per prodotti fitosanitari e biocidi pericolosi per l’ambiente acquatico

BL, FR, GR, TI e VKCS [27] chiedono che la fornitura di tutti i prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per l’ambiente acquatico sottostia alle disposizioni applicabili alla fornitura di prodotti chimici del gruppo 2 nel commercio al dettaglio, indipendentemente dalle dimensioni dell’imballaggio. Tali prodotti possono avere effetti negativi sugli organismi acquatici anche in concentrazioni minime. È quindi necessario fornire agli utilizzatori privati, nell’ambito di un colloquio di consulenza, le informazioni necessarie per utilizzarli correttamente; pertanto tali prodotti devono essere esclusi dalla vendita a libero servizio, anche nel caso degli imballaggi di peso fino a 1 kg. BL e TI auspicano un disciplinamento analogo per la fornitura di biocidi.

3.10 Materiale informativo e testi consolidati

Secondo BE, FR, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27], quando la revisione proposta sarà entrata in vigore, i requisiti tecnici in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici non saranno più visibili nel diritto svizzero, poiché figureranno soltanto in forma di rinvio dell’OPChim al regolamento UE-CLP. Le autorità federali dovrebbero quindi redigere un documento che indichi in forma sintetica le disposizioni applicabili in Svizzera in materia di etichettatura e d’imballaggio dei prodotti chimici pericolosi, e tenerlo aggiornato.

BS ritiene anche che la Confederazione debba sostenere le imprese e i servizi cantonali. KF [18] considera che l’Ufficio federale e le associazioni dei consumatori dovrebbero mettere a disposizione informazioni complementari.

Per VD, sarebbe auspicabile redigere un compendio per i prodotti chimici.

ZG suggerisce di rendere accessibili su Internet le versioni degli atti normativi europei applicabili in Svizzera.

pharma [20] osserva che l’OPChim rinvia ai pertinenti atti europei e suggerisce, al posto dei rinvii a tutte le schede informative e alle istruzioni, di indicare esplicitamente i requisiti nei testi di ordinanza. Inoltre le norme dovrebbero essere rese accessibili, di modo che gli utenti del diritto possano consultare facilmente anche le disposizioni europee concrete.

SDV [21] ritiene che il proseguimento della collaborazione con le autorità federali e cantonali e il loro sostegno siano una premessa importante per continuare a garantire una consulenza chiara e competente al momento della fornitura di prodotti chimici.

3.11 Altre richieste di adeguamento

BL chiede alla Confederazione di fissare requisiti per la redazione della scheda di dati di sicurezza (cfr. anche n. 4.1, art. 20).

Per BL è necessario disciplinare esplicitamente quali prodotti possono essere forniti al pubblico per corrispondenza o su Internet e in che modo i fornitori devono rispettare le prescrizioni in materia di fornitura e assolvere i loro obblighi di informazione e di diligenza.

8/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015