Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine
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Allegato 2 Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti Numeri 1 e 4
Per una migliore leggibilità, LU, TG e chemsuisse [17] propongono di completare i rinvii alle diverse versioni del regolamento UE-CLP (1° ATP, 2° ATP ecc.).
Numero 4
BS, LU, TG, ZG e chemsuisse [17] propongono di precisare la formulazione «secondo il diritto finora vigente» al capoverso 3.
Allegato 3 Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candi-
date)
FRC [13] chiede di verificare che tali sostanze non siano più autorizzare nei giocattoli.
Allegato 5 Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2
FRC [13] considera assurda l’eccezione relativa ai prodotti pericolosi per l’ambiente acquatico contenuti in imballaggi di peso fino a 1 kg.
Allegato 6 Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12)
AG, BS, FR, GL, LU, NW, OW, TG, chemsuisse [17] e VKCS [27] sono favorevoli alle modifiche proposte per gli articoli 43 e 45 OBioc.
BL chiede di completare l’articolo 43, in modo che alla fornitura di tutti i biocidi classificati come particolarmente pericolosi per l’ambiente acquatico, ovvero N; R50/53, Aquatic Acute 1 o Aquatic Chronic 1, si applichino le stesse disposizioni che disciplinano la fornitura di prodotti chimici del gruppo 2, indipendentemente dalle dimensioni dell’imballaggio. (per la motivazione cfr. di seguito «Ordinanza sui prodotti fitosanitari»).
2. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)
AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, TG, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] accolgono positivamente gli adeguamenti proposti per gli articoli 64 e 65 OPF.
Chiedono di completare l’articolo 64, in modo che alla fornitura di tutti i prodotti fitosanitari classificati come particolarmente pericolosi per l’ambiente acquatico, ovvero N; R50/53, Aquatic Acute 1 o Aquatic Chronic 1, si applichino le stesse disposizioni che disciplinano la fornitura di prodotti chimici del gruppo 2, indipendentemente dalle dimensioni dell’imballaggio.
Secondo l’articolo 63 del progetto di revisione dell’OPChim, che esclude le sostanze e i preparati del gruppo 2 dalla vendita a libero servizio, i prodotti fitosanitari possono essere offerti nella vendita a libero servizio in imballaggi di contenuto pari o inferiore ad un kg. Poiché tali sostanze attive hanno effetti negativi sugli organismi acquatici anche in concentrazioni minime, è importante saperle utilizzare correttamente, anche quando sono commercializzate in imballaggi di piccole dimensioni. Nel caso dei prodotti fitosanitari, si deve quindi rinunciare a limitare l’obbligo di fornire informazioni e di possedere conoscenze specifiche ai soli imballaggi di peso superiore al kg.
È giustificato riservare un trattamento particolare ai prodotti fitosanitari, poiché sono destinati a essere liberati nell’ambiente. Il monitoraggio ambientale rivela che i prodotti fitosanitari per la casa e il giardino sono raramente utilizzati in maniera ecologica: da un lato, i divieti e le limitazioni d’impiego previsti dalla legge non sono rispettati in maniera sufficiente e, dall’altro, i resti dei prodotti irrorati e l’acqua impiegata per pulire gli atomizzatori sono smaltiti attraverso la rete fognaria. Di conseguenza, le sostanze attive contenute in questi prodotti raggiungono le acque superficiali e sotterranee, con effetti dannosi per la fauna e la flora, e possono inquinare l’acqua potabile.
SH aggiunge che occorre anche indicare, in un punto adatto, che i prodotti fitosanitari possono essere forniti a utilizzatori privati soltanto in forma di prodotti pronti all’uso. Infine, occorrerebbe per lo meno
19/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015